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DECRETO-LEGGE 25 luglio 1992, n. 349

Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/7/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 settembre 1992, n. 386 (in G.U. 23/09/1992, n.224).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  25-7-1992 al: 23-9-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare, nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata, contingenti di Forze armate in operazioni di polizia nel territorio della regione siciliana, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalità organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonché delle norme di esecuzione vigenti.
2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati.
3. Ai fini di identificazione o per completare gli accertamenti o per altri gravi motivi, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.