DECRETO-LEGGE 25 giugno 1992, n. 320

Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/06/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/10/1993)
Testo in vigore dal: 28-6-1992
al: 26-8-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  disporre  una
breve proroga dei termini per la durata in carica  dei  comitati  dei
garanti e degli amministratori straordinari  delle  unita'  sanitarie
locali, nonche' di assicurare agli  alunni  handicappati  l'esercizio
del  diritto  all'educazione,   all'istruzione   e   all'integrazione
scolastica  in  relazione  alle  operazioni  preliminari  preordinate
all'inizio dell'anno scolastico; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 giugno 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con  i  Ministri  della  pubblica
istruzione e per gli affari sociali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. I termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del  decreto-legge
6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 agosto 1992.