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DECRETO-LEGGE 25 giugno 1992, n. 320

Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/06/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/10/1993)
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Testo in vigore dal:  28-6-1992 al: 26-8-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre una breve proroga dei termini per la durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. I termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 agosto 1992.