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DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-6-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n.185).
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/06/1992, n. 134 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2018)
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Testo in vigore dal:  9-6-1992 al: 7-8-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti processuali, di prevenzione e di repressione nei confronti della criminalità organizzata, intervenendo in materia di processo penale, procedimenti di prevenzione, regime penitenziario, protezione di coloro che collaborano e reati contro l'amministrazione della giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Testimonianza indiretta. Falso testimone
1. In fine al comma 1 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è inserito il seguente periodo: "Tuttavia, se le persone risiedono all'estero, il giudice dispone che esse siano chiamate a deporre solo se ritiene assolutamente necessario il loro esame.".