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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 maggio 1992, n. 302

Regolamento per la concessione dell'aiuto diretto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole in applicazione del regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio e del regolamento CEE n. 615/92 della Commissione.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/1992
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  31-5-1992

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio del 12 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole;
Visto il regolamento CEE n. 615/92 della Commissione del 10 marzo 1992 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole;
Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola;
Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale ed il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 1991, n. 203;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare la lettera e) dell'art. 3;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;
Considerata la necessità di affidare all'A.I.M.A. il compito di effettuare i pagamenti dell'aiuto agli aventi diritto, nonché di procedere all'effettuazione dei controlli, secondo i criteri e le modalità previste dai sopracitati regolamenti comunitari;
Considerata la necessità di emanare le disposizioni applicative della nuova regolamentazione comunitaria, in materia di concessione dell'aiuto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992;
Considerato che si è integralmente recepito il parere espresso dal Consiglio di Stato, fatta eccezione per la richiesta di modificare, all'art. 4, comma 3, lettera d) la parola "mappa" con "certificazione catastale" e ciò al fine di evitare che gli interessati siano sottoposti all'onere della presentazione di una doppia certificazione catastale non richiesta dalla normativa comunitaria;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. H/1488 del 22 maggio 1992;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1

Beneficiari dell'aiuto
1. In applicazione del regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio del 12 dicembre 1991, di seguito denominato "Regolamento del Consiglio" e del regolamento CEE n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione, di seguito denominato "Regolamento della Commissione", è concesso, a partire dalla campagna di commercializzazione 1992-1993, un aiuto diretto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole. La campagna di commercializzazione inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
2. In conformità all'art. 4 del regolamento del Consiglio l'aiuto è concesso per ogni ettaro di superficie a seminativo su cui è stata effettuata la semina ed è stato conseguito il raccolto di semi di soia, colza e ravizzone e di girasole, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste agli articoli 1, 3, 5, 6 e 7 del regolamento della Commissione.
3. Ferma la disposizione di cui all'art. 3 par. 1, lettera ii)-
a) del regolamento della Commissione che stabilisce in misura non inferiore a 0,3 ettari la superficie complessiva risultante in domanda, perché si possa beneficiare dell'aiuto, è determinata ai suddetti fini in 0,1 ettari la dimensione minima di ogni singolo appezzamento interamente seminato con semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole, ai sensi della lettera ii)-
b) del medesimo articolo.
4. In conformità all'art. 2, par. 4, del regolamento del Consiglio e dell'art. 3, par. 1, del regolamento della Commissione, le superfici oggetto di aiuto debbono insistere su regioni o parti di regioni idonee, sotto il profilo climatico e agronomico, alla coltivazione dei vari tipi di seme oleoso, tenuto conto della vocazione colturale e dei dati storici di investimento colturale di semi oleosi nelle medesime zone risultanti dal piano di regionalizzazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.
5. Per i produttori di semi di colza e ravizzone il diritto a beneficiare dell'aiuto è subordinato al rispetto dei requisiti riportati all'art. 7 del regolamento del Consiglio ed all'art. 6 e allegati IV, V e VI del regolamento della Commissione. L'impiego, nella stessa azienda, di sementi ottenute dal raccolto di sementi certificate di una delle varietà di cui all'allegato IV del regolamento della Commissione, è subordinato all'esito favorevole dei controlli di conformità delle sementi impiegate ai requisiti richiesti dall'allegato V del regolamento della Commissione, espletati dall'A.I.M.A. anteriormente alla semina, su specifica richiesta del produttore.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 3, lettera e), della legge n. 610/1982:
"Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal CIPAA in conformità a quanto previsto dall'art. 1, l'AIMA:
a)-d) (omissis);
e) cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili, disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Per tali attività l'AIMA può avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata anche pluriennale".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.