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DECRETO-LEGGE 20 maggio 1992, n. 293

Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/5/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/1993)
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Testo in vigore dal:  21-5-1992 al: 20-7-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre alcuni interventi in campo economico con particolare riferimento al finanziamento per i territori meridionali, alla materia previdenziale, delle abitazioni e dei monopoli di Stato, nonché per alcune zone terremotate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Sgravi contributivi per il Mezzogiorno
1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1992, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1991 al 30 novembre 1992, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.
4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa:
a) di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2;
b) di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3.
6. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione (compresi ratei ammortamento mutui), nonché interventi per il triennio 1992-1994 per la conservazione e la tutela del Lago di Pergusa (Enna)", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.