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DECRETO-LEGGE 20 maggio 1992, n. 289

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/5/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/1992)
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Testo in vigore dal:  21-5-1992 al: 20-7-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in favore degli enti locali per l'assegnazione dei contributi erariali relativi all'anno 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane
1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:
a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;
b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 203.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 174.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunità montane.
2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.
3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186.500 milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione. L'onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunità montane di cui i comuni stessi facciano parte.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 20.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante parziale riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Metanizzazione dei piccoli comuni montani del centro-nord (rate ammortamento mutui)". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.