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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 287

Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-5-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-5-1992 al: 28-2-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, che demanda ad appositi regolamenti l'attuazione delle disposizioni della stessa e l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria e, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettera e), l'art. 6, comma 1, lettera b), l'art. 7 commi 11, 12 e 13, l'art. 8, comma 1, l'art. 9, commi 1 e 4, l'art.
10, commi 1, 4, 5 e 6, e l'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4;
Considerata l'opportunità di provvedere con separati regolamenti per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 5 e 10, comma 7, della citata legge n. 358 del 1991, concernenti, rispettivamente, la Scuola centrale tributaria e l'istituzione per il personale dipendente di compensi incentivanti la produttività;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Uffici centrali e periferici)
1. Il Ministero delle finanze si articola in uffici di diretta collaborazione, in uffici alle dirette dipendenze del Ministro nonché in uffici centrali e periferici.
2. Sono uffici di diretta collaborazione il Gabinetto del Ministro nonché le segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro:
a) l'ufficio del segretario generale;
b) l'ufficio del coordinamento legislativo;
c) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa;
d) il Servizio centrale degli ispettori tributari;
e) la Scuola centrale tributaria.
4. Sono uffici centrali, oltre a quelli indicati al comma 3:
a) gli uffici direttamente dipendenti dal segretario generale;
b) il dipartimento delle entrate;
c) il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
d) il dipartimento del territorio;
e) la direzione generale degli affari generali e del personale;
f) le direzioni centrali del dipartimento delle entrate;
g) la direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e le relative direzioni centrali;
h) le direzioni centrali del dipartimento del territorio;
i) le direzioni centrali della direzione generale degli affari generali e del personale.
5. Sono uffici periferici:
a) per il dipartimento delle entrate: le direzioni regionali delle entrate, le direzioni delle entrate per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano, i centri di servizio delle imposte dirette e indirette, gli uffici delle entrate e le segreterie delle commissioni tributarie;
b) per il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette: le direzioni compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, le direzioni delle circoscrizioni doganali, le dogane internazionali all'estero, gli uffici tecnici di finanza e le dogane;
c) per il dipartimento del territorio: le direzioni compartimentali del territorio e gli uffici del territorio.
6. Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189.