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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/2024)
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vigente al 05/11/2024
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Testo in vigore dal: 10-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190; 
  Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato
"Codice  della  strada"  in  data  9  luglio  1991  e  la  successiva
riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio  dei  Ministri  in
data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli
altri Ministri interessati; 
  Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della  legge  13
giugno 1991, n. 190,  dalla  competente  commissione  permanente  del
Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e  da  quella  della
Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992, nella quale  si  sono  recepite  alcune
delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi; 
  Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della
legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente
del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Cam-
era dei deputati in data 1 febbraio 1992; 
  Viste le  deliberazioni  conclusive  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, di grazia  e  giustizia,  della
difesa,  delle  finanze,  del  tesoro,  della  pubblica   istruzione,
dell'agricoltura e delle foreste,  dell'ambiente  e  per  i  problemi
delle aree urbane; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                        (Principi generali). 
 
  ((1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonche' la
tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano  tra  le
finalita' primarie di ordine sociale ed  economico  perseguite  dallo
Stato)). 
  2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e  degli  animali  sulle
strade  e'  regolata  dalle  norme  del   presente   codice   e   dai
provvedimenti emanati in applicazione di  esse,  nel  rispetto  delle
normative internazionali e comunitarie  in  materia.  Le  norme  e  i
provvedimenti attuativi  si  ispirano  ai  principi  della  sicurezza
stradale e della mobilita' sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di
ridurre i  costi  economici,  sociali  ed  ambientali  derivanti  dal
traffico veicolare; di migliorare il livello di qualita'  della  vita
dei  cittadini  anche  attraverso  una  razionale  utilizzazione  del
territorio;  di  migliorare  la  fluidita'  della  circolazione;   di
promuovere l'uso dei velocipedi. 
  3. Al fine di ridurre il  numero  e  gli  effetti  degli  incidenti
stradali ed in relazione  agli  obiettivi  ed  agli  indirizzi  della
Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale. 
  4. Il Governo comunica  annualmente  al  Parlamento  l'esito  delle
indagini periodiche riguardanti  i  profili  sociali,  ambientali  ed
economici della circolazione stradale. 
  5. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  fornisce
all'opinione pubblica i dati piu' significativi  utilizzando  i  piu'
moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi  di  alcune
categorie  di  cittadini,  il   messaggio   pubblicitario   di   tipo
prevenzionale ed educativo.