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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 febbraio 1992, n. 280

Regolamento recante disposizioni applicative del titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di albi speciali delle imprese navalmeccaniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/05/1992
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Testo in vigore dal:  10-5-1992

IL MINISTRO

DELLA MARINA MERCANTILE
Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale ed in particolare le norme di cui al titolo IV della citata legge;
Tenuto conto degli impegni derivanti per l'Italia dall'appartenenza all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ed alla Comunità economica europea, con particolare riferimento al coordinamento delle politiche industriali dei Paesi membri nel settore dell'industria cantieristica navale, nonché delle esigenze di seguire l'evoluzione della capacità produttiva globale in relazione agli sviluppi del mercato internazionale della costruzione navale;
Tenuto conto che, in previsione della progressiva riduzione dell'intervento pubblico nel settore conseguente ai predetti impegni internazionali, occorre assicurare un adeguato controllo della capacità produttiva, in linea con gli orientamenti a suo tempo espressi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella sua deliberazione del 19 giugno 1984 (Approvazione del piano di ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali) per evitare che variazioni delle potenzialità produttive creino le premesse per ulteriori squilibri del mercato e dell'assetto occupazionale;
Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative e le norme di organizzazione e funzionamento degli albi speciali delle imprese navalmeccaniche ai sensi del terzo comma dell'art. 20 della legge 14 giugno 1989, n. 234;
Sentito il comitato consultivo per la cantieristica di cui all'art. 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 212 del 21 febbraio 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Quando nel presente regolamento si cita "la legge" senza altra indicazione, la citazione si riferisce alla legge 14 giugno 1989, n. 234.
2. Nel presente regolamento il termine "albi", senza ulteriori specificazioni, indica gli albi di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.
3. Ai fini del presente regolamento, si considerano:
a) "imprese di costruzione navale": le imprese che eseguono nei propri stabilimenti lavori di costruzione di navi e galleggianti;
b) "imprese di riparazione navale": le imprese che, a mezzo di proprie strutture impiantistiche, effettuano lavori di riparazione, trasformazione e manutenzione di navi e galleggianti;
c) "imprese di demolizione": le imprese che effet-tuano a mezzo di proprie strutture impiantistiche la demolizione di navi e galleggianti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il titolo IV della legge n. 234/1989 (articoli 19-22, di seguito riportati) reca norme sugli albi speciali delle imprese navalmeccaniche.
- La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- L'art. 20 della citata legge n. 234/1989 è il seguente:
"Art. 20. - 1. Ai fini dell'iscrizione negli albi speciali di cui all'art. 19 le imprese interessate devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi:
a) idoneità tecnica risultante dalla disponibilità di un responsabile tecnico di cantiere e di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere;
b) almeno cinquanta dipendenti iscritti nel libro matricola, per i cantieri di costruzione;
c) strutture impiantistiche idonee alla costruzione di un volume annuo di almeno 2.000 tonnellate di stazza lorda compensata per i cantieri di costruzione e di almeno 5.000 tonnellate di stazza lorda compensata per i cantieri di demolizione; per i cantieri di riparazione navale stabilimenti con superficie di sedime permanentemente coperta di almeno 500 metri-quadri e mezzi di sollevamento idonei a sollevare 8 tonnellate;
d) struttura economico-finanziaria desunta dai bilanci certificati da società di revisione autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o dalle risultanze contabili per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio.
2. Al fine di consentire il controllo dell'evoluzione della capacità produttiva del settore, nell'ambito degli albi speciali delle imprese di costruzione e riparazione navale sono individuate le categorie dei cantieri sulla base di criteri quantitativi e dimensionali riferiti ai requisiti di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della marina mercantile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato di cui all'art. 23, sono stabilite le norme di organizzazione e funzionamento degli albi, i criteri quantitativi e dimensionali di cui al presente articolo, nonché, per ciascuna impresa di costruzione, tenendo conto anche della produzione del periodo 1981-1988, il volume massimo, in tonnellate di stazza lorda compensata, della produzione annua assistibile e la dimensione massima, in termini di tonnellate di stazza lorda, dell'unità assistibile, ferma restando la riserva di cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64, per i cantieri del Mezzogiorno in proporzione alle loro capacità produttive.
4. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro è determinato l'ammontare del diritto fisso al cui pagamento è subordinata l'iscrizione agli albi speciali, nonché l'ammontare del diritto annuale".
- L'art. 23 della medesima legge n. 234/1989 è il seguente:
"Art. 23. - 1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il comitato consultivo per l'industria cantieristica.
2. Il comitato è presieduto dal Ministro della marina mercantile ed è composto dai seguenti membri:
a) due funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, di cui uno dell'Ispettorato tecnico del Ministero stesso;
b) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;
c) due esperti nominati dal Ministro della marina mercantile;
d) nove esperti designati: uno dalla Confederazione italiana degli armatori, uno dalla Federazione dell'armamento di linea, uno dall'Associazione dei costruttori navali d'alto mare, uno dall'Associazione nazionale dei cantieri navali privati, uno dall'Associazione nazionale degli industriali riparatori navali, uno dall'Associazione dei demolitori navali, tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'industria navalmeccanica più rappresentative su scala nazionale.
3. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile.
4. Il comitato:
a) esamina periodicamente lo stato di attuazione dei programmi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica;
b) esprime pareri relativi ai piani di investimento, anche ai fini del coordinamento territoriale e settoriale degli stessi;
c) esprime pareri sulle materie disciplinate dalla presente legge;
d) esamina e dà pareri su ogni altra questione che venga sottoposta al suo esame dal Ministro della marina mercantile, in materia di industria navalmeccanica.
5. Il comitato redige una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Tali relazioni, a cura del Ministro della marina mercantile, sono inviate entro il mese successivo ai due rami del Parlamento ed al CIPI.
6. Ai membri ed al segretario del comitato spetta un compenso annuo determinato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nella materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 19 della legge n. 234/1989 è il seguente:
"Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:
a) l'albo speciale delle imprese di costruzione navale;
b) l'albo speciale delle imprese di riparazione navale;
c) l'albo speciale delle imprese di demolizione navale.
2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, è obbligatoria al fine dell'ammissibilità delle provvidenze a sostegno dell'attività navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8.
3. L'iscrizione può essere altresì consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti".