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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 febbraio 1992, n. 270

Regolamento recante le caratteristiche dell'attrezzo a chiave per il blocco degli autoveicoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/05/1992
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  15-5-1992

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed in particolare il comma 6 dell'art. 115, aggiunto dall'art. 19, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122;
Vista la comunicazione n. 280 del 12 febbraio 1992 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli in sosta nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come integrato dall'art. 19 della legge 24 marzo 1989, n. 122, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate a vari tipi di ruota;
b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilità di sfilaggio neanche quando il pneumatico è sgonfio;
c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata;
d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, né il pneumatico;
e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma;
f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo;
g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri;
h) non superare il peso complessivo di 30 kg;
i) essere verniciato con colore sulla tonalità base del giallo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dall'art. 19 della legge 24 marzo 1989, n. 122, così recita:
"Art. 115 (Sosta). - Durante l'arresto protratto nel tempo di un veicolo o di un animale il conducente se si allontana deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti.
Fuori dei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sugli spazi all'uopo esistenti o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa.
Nei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sul margine della carreggiata e parallelamente all'asse di questa, salvo che sia diversamente prescritto.
Qualora non esista marciapiede laterale rialzato deve essere lasciato uno spazio libero sufficiente per il transito dei pedoni.
La sosta è vietata:
a) in corrispondenza o in prossimità dei crocevia, delle curve, dei dossi, delle gallerie, dei passaggi a livello e delle fermate dei servizi pubblici di linea;
b) sui binari tramviari, sugli attraversamenti pedonali e allo sbocco dei passi carrabili;
c) quando la parte della carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso;
d) in prossimità o in corrispondenza dei segnali stradali in modo da occultarne la vista;
e) sulle aree destinate alla fermata o sosta dei taxi e a quelle dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci;
f) sui marciapiedi, sulle banchine, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
g) sulle piste di cicli o agli sbocchi delle medesime;
h) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per handicappati e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
i) nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici.
In alternativa alla rimozione, nelle ipotesi previste nei due commi precedenti, gli organi di polizia possono provvedere, anche previo spostamento del veicolo, al blocco dello stesso con un attrezzo a chiave applicato alle ruote, ovvero alla asportazione della targa posteriore mediante svitaggio. Le caratteristiche dell'attrezzo a chiave e le modalità di asportazione della targa saranno definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti. Il veicolo verrà sbloccato o la targa restituita previo pagamento delle spese per il servizio. L'amministrazione comunale non è tenuta alla custodia del veicolo fino al ritiro da parte dell'interessato.
Nei centri abitati, qualora un veicolo sia lasciato in sosta nelle zone indicate nel precedente comma ovvero in altre zone in cui la sosta è vietata e costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione, gli organi di polizia possono rimuoverlo e portarlo alla depositeria comunale. Il veicolo è restituito previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia.
Chiunque viola le disposizioni del quinto comma del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila; chi viola invece le altre disposizioni è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire quarantamila a lire centomila.
Se la sosta è effettuata in corrispondenza del crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie, la sanzione pecuniaria amministrativa è da lire centomila a lire trecentomila".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- L'art. 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è riportato in nota alle premesse.