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DECRETO-LEGGE 27 aprile 1992, n. 269

Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonchè differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/4/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1993)
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Testo in vigore dal:  29-4-1992 al: 27-6-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti previsti, per la definizione agevolata dei rapporti tributari, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché per il differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. I termini del 31 maggio 1992 e del 30 giugno 1992, previsti nei commi 3 e 6 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono differiti, rispettivamente, al 30 giugno 1992 e al 10 luglio 1992.
2. Il termine del 30 aprile 1992 per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, e delle dichiarazioni e istanze di cui agli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 57, comma 6, e 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 1' giugno 1992; fino alla stessa data è altresì prorogato il termine per la presentazione dell'istanza per l'attribuzione della rendita catastale, prevista dall'articolo 53, comma 4, della predetta legge n. 413 del 1991. È fissato il termine del 31 marzo 1992 per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 53, commi 8 e 9, della predetta legge n. 413 del 1991, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili e delle altre tasse e imposte indirette sugli affari, nonché per la presentazione delle istanze all'ufficio del registro competente e per i relativi versamenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della predetta legge.
3. Il termine del 30 aprile 1992 previsto dagli articoli 34, comma 5, 36, comma 3, e 48, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la sospensione dei giudizi e dei termini per ricorrere o di impugnativa, è prorogato al 1' giugno 1992; fino alla stessa data sono prorogati i termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della predetta legge. Il termine relativo alla richiesta di proroga della sospensione della riscossione da parte dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative, previsto dall'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è fissato al 15 giugno 1992. Le disposizioni di cui agli articoli 32, comma 2, ultimo periodo, 39, comma 2, secondo periodo, 45, comma 3, 46, comma 2, e 51, commi 3 e 6, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche agli eredi dei contribuenti deceduti dal 1' maggio al 1' giugno 1992.
4. I termini per i versamenti previsti dagli articoli 39, comma 2, primo periodo, e 63, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche agli effetti di quanto disposto dagli articoli 35 e 57, comma 6, ultimo periodo, sono stabiliti dal 1' aprile al 20 maggio 1992; i versamenti in unica soluzione o della prima rata previsti dagli articoli 45, commi 1 e 2, e 51, comma 6, primo e secondo periodo, della predetta legge n. 413 del 1991, anche agli effetti di quanto disposto dagli articoli 47 e 52, comma 3, devono essere eseguiti entro il 20 maggio 1992.
5. Nell'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 gennaio 1992, recante: "Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente e delle relative modalità di presentazione e delle istruzioni per la compilazione dei detti modelli nonché delle modalità di attuazione delle norme della legge 30 dicembre 1991, n. 413", pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", esclusa la prima delle rate dell'anno 1992 che deve essere versata dal 1' aprile al 20 maggio.";
b) al comma 3 le parole: "30 aprile 1992" sono sostituite dalle parole: "1' giugno 1992".
6. I termini del 28 febbraio 1992 e del 30 aprile 1992, indicati nell'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono, rispettivamente, differiti al 30 aprile e al 1' giugno 1992.
7. Il termine del 30 aprile 1992 previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai fini dell'opzione per l'esclusione dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali, è prorogato al 1' giugno 1992. Se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del predetto articolo 58 supera 4 milioni di lire, il relativo versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, con scadenza rispettivamente, la prima, entro il termine di presentazione della dichiarazione di opzione e, la seconda, entro il mese di ottobre 1992.