stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1992, n. 226

Regolamento di attuazione della direttiva 88/407/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, tenuto anche conto della direttiva 90/120/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2005)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  20-3-1992 al: 2-8-1996
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C;
Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione della direttiva 88/407/CEE del Consiglio del 14 giugno 1988, concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, tenuto conto anche della direttiva 90/120/CEE del Consiglio del 5 giugno 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 1991;
Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla

proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; EMANA il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "sperma": il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato e diluito;
b) "centro di raccolta dello sperma": uno stabilimento ufficialmente riconosciuto e sorvegliato, presso il quale è prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;
c) "veterinario ufficiale": veterinario designato tra i propri dipendenti dal Ministero della sanità o dalla regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze;
d) "veterinario responsabile di un centro": il veterinario responsabile del rispetto quotidiano, nel centro di raccolta, delle disposizioni di cui al presente regolamento;
e) "partita": una quantità di sperma compresa in uno stesso certificato;
f) "Paese di raccolta": lo Stato membro o il Paese terzo nel quale lo sperma è raccolto e dal quale è spedito verso uno Stato membro;
g) "laboratorio riconosciuto": il laboratorio autorizzato dall'autorità sanitaria competente ad effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento;
h) "raccolta": un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento.
2. Sono applicabili, ove necessario, le altre definizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1982, n. 889.