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LEGGE 24 febbraio 1992, n. 225

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

note: Entrata in vigore della legge: 1-4-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2022)
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Testo in vigore dal:  1-4-1992 al: 13-9-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Servizio nazionale della protezione civile
1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 400/1988, sovente citata nel presente provvedimento, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Se ne trascrivono qui i primi due commi dell'art. 9:
"1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarli ad altro ministro".
- L'art. 21 della medesima legge n. 400/1988 prevede l'istituzione in seno alla Presidenza del Consiglio di uffici e dipartimenti; in particolare, i commi 5, 6 e 7 dispongono:
"5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.
7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza".