stai visualizzando l'atto

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 17 gennaio 1992, n. 224

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/1993)
nascondi
vigente al 25/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  11-3-1993
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI

STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialitàgiovanile nel Mezzogiorno;
Viste le modificazioni apportate al citato decreto-legge n. 786 dalla legge 11 agosto 1991, n. 275;
Viste in particolare le disposizioni dell'art. 1, commi 2 e 10, del citato decreto-legge n. 786 le quali stabiliscono che le agevolazioni finanziarie da esso previste sono concesse secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 25/Leg. del 14 gennaio 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, con le ulteriori modificazioni apportate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275, le società aventi sede legale, amministrativa ed operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e costituite come segue:
a) in forma cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, avente le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1- ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44;
b) in uno dei tipi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 2249 del codice civile.
((1))
2. Per le società di cui al precedente comma 1, la compagine sociale, alla data della presentazione della domanda di cui al successivo art. 5, deve essere costituita:
a) con maggioranza assoluta del numero dei soci di età compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti nei territori di cui al precedente comma 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o in data anteriore, anche nella ipotesi disciplinata dall'art. 2532, comma 3, del codice civile nonché, per le società di cui al precedente comma 1, lettera b), con maggioranza assoluta della relativa partecipazione finanziaria;
b) esclusivamente da soci di età compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti nei territori di cui al precedente comma 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o in data anteriore.
3. Nella compagine sociale non possono essere presenti persone fisiche che risultino titolari di quote o azioni di altre società o cooperative beneficiarie delle agevolazioni oggetto del presente decreto.

---------------
AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 26 febbraio 1993, n. 72 (in G.U. 1ª s.s. 10/03/1993, n. 11), "Dichiara che non spetta allo Stato escludere, mediante il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224, i territori dei Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola dalla sfera di applicazione delle agevolazioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 786 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n. 44); conseguentemente annulla l'art. 1, primo comma, di detto decreto ministeriale nella parte relativa all'individuazione dei soggetti beneficiari".