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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 dicembre 1991, n. 455

Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991-92 di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 1703/91.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/3/1992
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Testo in vigore dal:  28-3-1992

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1703 del 13 giugno 1991 che istituisce un regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991-92 e che prevede per la stessa campagna misure speciali nell'ambito del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione previsto dal regolamento CEE n. 797/85;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 2069/91 dell'11 luglio 1991, che fissa le modalità di applicazione del regime di ritiro temporaneo dei seminativi per la campagna 1991-92;
Viste le proprie circolari n. 255 del 19 aprile 1991, n. 261 del 4 luglio 1991 e n. 268 dell'8' novembre 1991, che fissano, in particolare, le modalità e i termini per la presentazione dei piani di coltura e delle domande di aiuto;
Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;
Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, che ha predisposto nuove misure per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ed ha introdotto la fattispecie di reato di cui all'art. 640- bis del codice penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha stabilito nuove norme in materia di procedimento amministrativo;
Considerato che si rende necessario disciplinare il regime di aiuto del ritiro temporaneo dei seminativi con carattere di uniformità nel territorio nazionale;
Considerato che talune disposizioni contenute nei citati regolamenti comunitari n. 1703/91 e n. 2069/91, prevedendo la possibilità di scelta tra diverse opzioni, impongono la interposizione di norme statali;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 997/91, espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991, pervenuto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il 6 dicembre 1991;
Ritenuto di non poter differire il termine di presentazione delle domande di aiuto, inderogabilmente fissato al 15 dicembre 1991 dal regolamento CEE n. 2069/91, stante la diretta applicabilità della norma comunitaria;
Considerato, altresì, che il predetto termine è stato comunicato agli interessati con circolare n. 268 dell'8 novembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 novembre 1991, n. 268;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 30932 del 18 dicembre 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità generali
1. Il presente regolamento ha lo scopo di adattare alla realtà nazionale le disposizioni contenute nei regolamenti CEE n. 1703/91 del Consiglio del 13 giugno 1991 e n. 2069/91 dell'11 luglio 1991, relativi al regime di aiuti per il ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per il periodo che va dal 1 settembre 1991 al 31 agosto 1992.
2. L'intervento è attuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro, dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dall'AIMA.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 1703/91 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 162 del 26 giugno 1991.
- Il regolamento CEE n. 2069/91 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 191 del 16 luglio 1991.
- La circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 255 del 19 aprile 1991 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 95 del 23 aprile 1991.
- La circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 261 del 4 luglio 1991 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 161 dell'11 luglio 1991.
- La circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 268 dell'8 novembre 1991 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1991.
- Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è il seguente:
"Art. 6 (Regolamenti e direttive della Comunità economica europea). - Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.
In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.
Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione della amministrazione regionale".
- Il D.L. n. 701/1986 reca: "Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento" siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Si riporta il testo dell'art. 640- bis del codice penale, introdotto dall'art. 22 della legge n. 55/1990:
"Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). - La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".