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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 22 novembre 1991, n. 452

Regolamento per l'assunzione di personale straordinario con mansioni di IV categoria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/3/1992
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Testo in vigore dal:  25-3-1992

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra indicato;
Visto l'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, concernente l'assunzione di personale straordinario presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernente l'ordinamento degli uffici locali;
Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, concernente la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti portalettere;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, contenente disposizioni riguardanti l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, sulla eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, ed in particolare l'art. 16 in materia di assunzioni di personale presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici ivi indicati;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato di lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in particolare l'art. 4, commi da 4- bis a 5, concernenti modifiche ed integrazioni all'art. 16 della sopracitata legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 del 1981, alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1984, n. 5627, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1985, registro n. 6, foglio n. 366, concernente modifiche delle qualifiche funzionali, dei profili professionali e delle modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali di cui ai citati decreti ministeriali numeri 4584 e 4833;
Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 7844, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1989, registro n. 8, foglio n. 47, contenente modifiche al succitato decreto ministeriale n. 5627;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1990, registro n. 5, foglio n. 3, con il quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento delle prove di selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355, e in particolare l'art. 1, comma 12, concernente l'assunzione di personale straordinario per lo svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nella IV categoria secondo le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988;
Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione dei criteri per l'attuazione del disposto di cui al citato art. 1, comma 12, della legge n. 355 del 1989, al fine di adattare alle peculiari esigenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le procedure di avviamento a selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento per il pubblico impiego;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/60732/4152 DL/CR del 23 agosto 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le direzioni centrali per il personale e per gli uffici locali programmano, su base annuale e nei limiti consentiti dai rispettivi stanziamenti di bilancio, il fabbisogno di personale straordinario di IV categoria di ciascuna direzione provinciale, tenuto conto della situazione numerica applicativa del personale di ruolo nonché della possibilità di far ricorso agli istituti dell'abbinamento e della scorta.
2. Le direzioni provinciali, nell'ambito della programmazione effettuata, valutano le esigenze dei dipendenti uffici principali e locali, tenendo conto dell'area di competenza territoriale delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed inoltrano a ciascuna di esse la richiesta di un numero di lavoratori corrispondente ai posti che si prevede di ricoprire.
3. Nell'eventualità che nel corso dell'anno il fabbisogno di personale a tempo determinato si riveli superiore rispetto a quello programmato, in presenza di eccezionali ed imprevedibili esigenze di servizio, le direzioni provinciali possono inoltrare successive richieste di avviamento a selezione, previa autorizzazione del direttore generale.
4. Nel caso che il fabbisogno risulti inferiore rispetto a quello comunicato alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, sono assunti prioritariamente nell'anno successivo i lavoratori già selezionati, prima di procedere alla utilizzazione di personale straordinario appartenente al contingente del successivo avviamento a selezione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 1376/1965 (Provvidenze concernenti il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici), come modificato dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, è il seguente:
"Art. 3. - Per esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici principali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, degli uffici telefonici interurbani e delle stazioni e delle officine telefoniche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, i direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni e i capi degli ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel limite dei contingenti fissati di volta in volta rispettivamente dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, possono procedere ad assunzioni di personale straordinario da applicare a mansioni delle carriere esecutive ed ausiliarie.
Per tali assunzioni - rispettate le riserve previste dalle leggi sul collocamento obbligatorio in vigore per le pubbliche amministrazioni e quella del 20 per cento a favore dei figli dei dipendenti o di ex dipendenti delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione - i dirigenti degli organi periferici di cui al precedente comma sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti in appositi elenchi provinciali e zonali degli aspiranti da compilarsi, sentito il parere delle commissioni consultive per il personale di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo i criteri fissati nei successivi commi.
Gli aspiranti all'assunzione dovranno presentare domanda agli organi periferici competenti tramite lettera raccomandata.
Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione delle domande, da rilevarsi dal bollo postale sulle relative raccomandate, gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta per gli aspiranti a mansioni esecutive; età non inferiore ai diciotto anni né superiore ai venticinque per gli aspiranti a mansioni ausiliarie;
c) buona condotta;
d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;
e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o licenza elementare a seconda che trattasi di aspiranti ad assunzioni, rispettivamente, per mansioni esecutive ed ausiliarie.
Negli elenchi anzidetti hanno precedenza di iscrizione gli aspiranti che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi banditi, rispettivamente, dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Al personale predetto, assunto ai sensi del primo comma del presente articolo, compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per il personale non di ruolo di III e IV categoria, rispettivamente, per gli straordinari assunti con mansioni esecutive e con mansioni ausiliarie.
Il servizio prestato in qualità di impiegato o agente straordinario può essere valutato come titolo nei concorsi pubblici per l'accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Inoltre, per esigenze impreviste ed indilazionabili e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici hanno facoltà di reclutare operai con contratto di diritto privato, i quali non acquistano la qualifica di operai dello Stato.
Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo sono estese anche alle assunzioni di personale straordinario presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'art. 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307.
Tutto il personale assunto a norma del presente articolo non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo complessivo superiore a novanta giorni nell'anno solare, decade di diritto dal servizio alla scadenza del periodo suddetto e non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di scadenza dal servizio.
Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 60 della legge 5 marzo 1961, n. 90".
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4- bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:
"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati".
Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.),5 e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo degli articoli 3, 5 e 6 della legge n. 797/1981 è il seguente:
"Art. 3 (Declaratorie di categorie). - Con effetto dal 1 gennaio 1982 le declaratorie di categorie, di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono modificate come segue:
Categoria I: Attività semplici.
Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.
Categoria II: Attività semplici, con conoscenze elementari.
Attività semplici, manuali e non, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia.
Categoria III: Attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche, non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta la utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
Categoria IV: Attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.
Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico- manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di proce- dure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione.
Categoria V: Attività con conoscenze specialistiche e responsabilità di gruppo.
Attività amministrative, contabili e tecniche richiedenti qualificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nella esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unità opera- tive.
Categoria VI: Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.
Attività amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate.
Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo.
Categoria VII: Attività con preparazione professionale ed eventuale responsabilità di unità organiche.
Attività amministrativo-contabili o tecniche, richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facoltà di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione, direzione dei lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonché controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unità organiche di media entità o grandi ripartizioni interne di unità organiche di rilevante entità.
La preposizione alle unità organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unità organiche di rilevante entità comporta la piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
Categoria VIII: Attività con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilità di grandi unità organiche.
Attività amministrative, tecniche o ispettive e di stu- dio e ricerca, analisi e progettazione, direzione di lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi da conseguire, nonché di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unità organiche di rilevante entità e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione.
Vi è connessa responsabilità organizzativa e responsabilità diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unità organiche sottordinate".
"Art. 5 (Settore dell'esercizio - Dotazioni organiche del personale con qualifica di consigliere e di vice- dirigente di VII e VIII categoria). - Con effetto dal 1 gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST.
Con effetto dalla medesima data, la dotazione organica del personale della categoria VII con qualifica di consigliere e del personale della categoria VIII con qualifica di vice-dirigente è stabilita, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101 (poi ridotta dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 893, n.d.r.):
a) nel limite dello 0,60 per cento e dello 0,65 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
b) nel limite dell'1,55 per cento e dell'1,70 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
"Art. 6 (Profili professionali e passaggi di categoria).
- I profili professionali individuati e definiti ai sensi dell'art. 1, commi quarto, quinto e sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono ascritti - previa rielaborazione ove occorra - alle categorie rispettive secondo le nuove declaratorie di cui al precedente art. 3, sentiti la commissione paritetica ed il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Con lo stesso decreto sono rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale, ferma restando la dotazione organica complessiva.
In conseguenza di quanto sopra, nella prima attuazione della presente legge, il personale interessato passa di categoria in base alla nuova ascrizione del proprio profilo professionale, semprechè svolga già le relative mansioni.
Il passaggio stesso è subordinato al superamento di apposito accertamento professionale per il personale che non svolga già le suddette mansioni.
In corrispondenza del soprannumero che dovesse verificarsi in una qualifica funzionale per effetto del passaggio di cui sopra, sono tenuti vacanti, fino al suo riassorbimento, altrettanti posti nella qualifica del corrispondente profilo della categoria immediatamente inferiore. Il personale collocato in soprannumero, in attesa del suddetto riassorbimento, è utilizzato nelle mansioni dei citati posti tenuti vacanti nella categoria inferiore.
Il passaggio nelle nuove categorie avrà decorrenza dal 1 gennaio 1982 ed avverrà in base alle norme di inquadramento economico contenute nell'art. 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101, prescindendo dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101".
- La legge n. 355/1989 reca: "Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988:
"Art. 8 (Assunzioni a tempo determinato). - 1. Le amministrazioni e gli enti ai quali i rispettivi ordinamenti consentono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi compresi quelli a carattere stagionale, provvedono alle relative assunzioni previa selezione dei lavoratori iscritti nelle apposite graduatorie di cui all'art. 3, comma 8, avviati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego sul cui territorio è da eseguire il lavoro.
2. Nei casi in cui, relativamente ai servizi di igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare, gli ordinamenti consentono l'assunzione a termine di personale di talune qualifiche, categorie o profili per sopperire tempestivamente ad imprevedibili ed indilazionabili esigenze connesse con la temporanea assenza e l'immediata sostituzione di dipendenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi predetti, le amministrazioni e gli enti inoltrano richiesta urgente alla sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui territorio è da svolgere il lavoro. La sezione soddisfa la richiesta al massimo entro il giorno successivo a quello della presentazione, mediante l'avviamento a selezione, secondo l'ordine di graduatoria, di un numero doppio di lavoratori rispetto ai posti da ricoprire e, in relazione all'urgenza e alla breve durata del rapporto, dando la precedenza ai lavoratori iscritti nelle liste ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 3, comma 8.
3. I lavoratori avviati con le procedure di cui al comma 2 sono convocati telegraficamente dalle amministrazioni e dagli enti richiedenti e sono tenuti, a pena di decadenza, a presentarsi alle prove di selezione entro il primo giorno utile successivo alla ricezione dell'avviso.
4. Nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, le amministrazioni e gli enti possono procedere all'assunzione diretta di lavoratori iscritti presso la competente sezione circoscrizionale per l'impiego. Dell'assunzione è data contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione della durata presumibile, alla predetta sezione che, qualora tale durata ovvero il rapporto di lavoro instaurato superino i dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base all'apposita graduatoria.
5. Fermo restando l'ordine di avviamento, si può prescindere dall'effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che abbia già svolto le mansioni di una determinata qualifica, categoria o profilo professionale, ovvero che sia stato ritenuto a ciò idoneo in precedente prova selettiva, nella stessa o in altra amministrazione o ente salvo che il precedente rapporto di lavoro sia cessato prima della scadenza prevista ovvero sia terminato con un giudizio negativo motivato.
6. Le amministrazioni e gli enti debbono indicare nella richiesta di avviamento anche il limite massimo di età previsto dai loro ordinamenti ai fini dell'assunzione di personale con rapporto a termine".