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LEGGE 26 febbraio 1992, n. 212

Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

note: Entrata in vigore della legge: 21/03/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2019)
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Testo in vigore dal: 21-3-1992
al: 29-6-1994
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. A sostegno della  realizzazione  di  riforme  strutturali  e  di
iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di  economia
di mercato nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, il  Ministero
degli affari esteri promuove, nei confronti degli  stessi  Paesi,  la
collaborazione   economica,   sociale,   scientifica,    tecnologica,
formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno  del  processo
di  integrazione  europea,  deve  favorire  la  valorizzazione  delle
risorse umane e naturali, il consolidamento  dei  valori  democratici
del pluralismo, la  garanzia  della  tutela  dei  diritti  dell'uomo,
secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza  e  la
cooperazione in Europa (CSCE). 
  2.  Sono  considerate  prioritarie  le  iniziative  da  realizzarsi
nell'ambito  del   coordinamento   multilaterale   esercitato   dalla
Comunita'   economica   europea   e   dalle   altre    organizzazioni
internazionali di cui l'Italia sia parte. Sono considerati prioritari
altresi' gli interventi  individuati  nell'ambito  del  programma  di
collaborazione economica con  i  Paesi  partecipanti  all'"Iniziativa
Esagonale" nonche' i programmi esecutivi in  sede  di  collaborazione
interregionale multilaterale. 
  3. Su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro  del
tesoro, nonche', per quanto di competenza, del Ministro del commercio
con  l'estero,  e  d'intesa  con  i  Ministri  di  volta   in   volta
interessati, il Comitato interministeriale per la politica  economica
estera (CIPES), in riunioni cui partecipano anche  i  Ministri  della
sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
dell'ambiente, formula gli indirizzi  generali  della  collaborazione
con i Paesi di cui al  comma  1  e  provvede  per  ciascuno  di  essi
all'approvazione  di  un  programma  organico  di  collaborazione  da
attuarsi attraverso accordi intergovernativi e iniziative  concordate
in sede multilaterale. 
  4. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma  3,  sulla  base  degli
indirizzi approvati e dei singoli programmi-Paese: 
    a) determina la  ripartizione  di  massima  delle  disponibilita'
finanziarie per settori e  strumenti  d'intervento,  con  particolare
riguardo alla ripartizione tra intervento multilaterale e bilaterale; 
    b) approva la relazione predisposta  dal  Ministro  degli  affari
esteri ai sensi del comma 5. 
  5. Annualmente, in allegato allo stato di  previsione  della  spesa
del Ministero degli affari esteri, viene trasmessa al Parlamento  una
relazione previsionale  e  programmatica  predisposta  dal  Ministro,
contenente le proposte e le motivazioni riguardanti  la  ripartizione
delle risorse finanziarie previste dalla presente  legge,  la  scelta
delle priorita' e dei singoli Paesi, l'indicazione degli strumenti di
intervento e il grado di coordinamento degli  stessi  con  gli  altri
interventi di organismi  finanziari  nazionali  e  di  organizzazioni
internazionali nei Paesi di cui al comma 1. La relazione deve  essere
corredata da analisi e valutazioni  sullo  stato  di  attuazione  dei
programmi e delle collaborazioni realizzate con organismi  finanziari
nazionali  e  con  organizzazioni   internazionali.   Le   competenti
commissioni parlamentari esprimono il parere  su  tale  relazione  in
occasione dell'esame del medesimo stato di previsione. 
  6. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma  3,  sulla  base  degli
indirizzi e dei programmi-Paese approvati in  quella  sede,  delibera
direttive alla  Sezione  speciale  per  l'assicurazione  del  credito
all'esportazione (SACE), ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della
legge 24 maggio 1977, n. 227,  in  ordine  al  carattere  prioritario
degli interventi collegati alle iniziative  di  cui  all'articolo  3,
comma 3, ed a quelli di supporto alle iniziative effettuate da  parte
dell'Istituto centrale per il credito a medio  termine  (Mediocredito
centrale)  ai  sensi  della  legge  24  aprile  1990,   n.   100,   e
dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonche'  ai  sensi
della legge 24 maggio 1977, n. 227,  e  successive  modificazioni,  e
dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.