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LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

note: Entrata in vigore della legge: 11-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2024)
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Testo in vigore dal: 4-9-2013
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                          (Fauna selvatica) 
  1. La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e'
tutelata nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale. 
  1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie
per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli
di cui all'articolo 1  della  direttiva  2009/147/CE  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  30  novembre  2009,  ad  un  livello
corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche,  turistiche  e
culturali, tenendo conto delle esigenze  economiche  e  ricreative  e
facendo  in  modo  che  le  misure   adottate   non   provochino   un
deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei  loro
habitat, fatte salve le finalita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva. 
  2. L'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentito  purche'  non
contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non
arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. 
  3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme rela-
tive alla gestione ed alla tutela di  tutte  le  specie  della  fauna
selvatica  in  conformita'  alla  presente  legge,  alle  convenzioni
internazionali ed alle direttive comunitarie. Le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome provvedono in  base  alle  competenze
esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi  statuti.  Le  province
attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14,  comma  1,
lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
  4. Le  direttive  79/409/CEE  del  Consiglio  del  2  aprile  1979,
85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985  e  91/244/CEE  della
Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la
conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed
attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale
costituisce inoltre attuazione della Convenzione  di  Parigi  del  18
ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978,  n.  812,  e
della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva  con
legge 5 agosto 1981, n. 503. 
  5. Le regioni e le province autonome  in  attuazione  delle  citate
direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire
lungo le rotte di migrazione dell'avifauna,  segnalate  dall'Istituto
nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro  quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  zone  di
protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme
alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse
limitrofi; provvedono al ripristino  dei  biotopi  distrutti  e  alla
creazione  di  biotopi  ((,   tenuto   conto   di   quanto   previsto
dall'articolo 2, e in conformita' agli articoli 3 e 4 della direttiva
2009/147/CE»)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N.  97)).
In caso di inerzia delle regioni e delle  province  autonome  per  un
anno dopo la segnalazione da parte  dell'Istituto  nazionale  per  la
fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo,  d'intesa,  il
Ministro   dell'agricoltura   e   delle   foreste   e   il   Ministro
dell'ambiente. 
  5-bis. Le regioni e le province  autonome  adottano  le  misure  di
conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,  e
successive  modificazioni,  per  quanto  possibile,  anche  per   gli
habitatesterni alle zone di protezione  speciale.  Le  regioni  e  le
province autonome provvedono  al-l'  attuazione  del  presente  comma
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 
  6. Le regioni e le province  autonome  trasmettono  annualmente  al
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente
una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e  sui  loro
effetti rilevabili. 
  7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo  1989,  n.  86,  il
Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,   di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste  e  con  il
Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni
e delle province autonome e sentiti il Comitato  tecnico  faunistico-
venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale  per
la fauna selvatica, lo stato di conformita' della  presente  legge  e
delle leggi regionali e provinciali  in  materia  agli  atti  emanati
dalle istituzioni delle Comunita' europee  volti  alla  conservazione
della fauna selvatica. 
  ((7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea  tutte  le
informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della  presente
legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a  quanto
previsto dalla direttiva 2009/147/CE)). 
  7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi  e  i  lavori
necessari per la protezione,  la  gestione  e  l'utilizzazione  della
popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della
citata  direttiva  2009/147/  CE,  con  particolare  attenzione  agli
argomenti elencati nell'allegato V annesso alla  medesima  direttiva.
Il Ministro per le politiche europee,  di  concerto  con  i  Ministri
competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le  informazioni
necessarie al coordinamento delle ricerche e dei  lavori  riguardanti
la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di  uccelli
di cui al presente comma. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
stabilite  le  modalita'  di  trasmissione  e  la   tipologia   delle
informazioni che le regioni sono tenute a comunicare.  All'attuazione
del presente comma  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.