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LEGGE 17 febbraio 1992, n. 154

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

note: Entrata in vigore della legge: 10/3/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  10-3-1992 al: 31-12-1993
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Art. 1

Ambito soggettivo d'applicazione
1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmenteattività di prestito e finanziamento o, in ogni caso, una o più delle attività indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.