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LEGGE 11 febbraio 1992, n. 151

Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure.

note: Entrata in vigore della legge: 08/03/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1994)
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Testo in vigore dal:  8-3-1992 al: 12-1-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Validità delle graduatorie di concorso
1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami ed ai concorsi per soli titoli di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo, compresi i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura delle cattedre e posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico.



AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Nota all'art. 1:
- Il D.L. n. 357/1989 reca norme in materia di reclutamento del personale della scuola. Gli articoli 2 e 4 prevedono concorsi per titoli ed esami e concorsi per soli titoli. L'art. 2 riguarda l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte. L'art. 4 riguarda l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
Dell'art. 2 si riportano i commi da 1 a 20:
"1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.
2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedre.
3. All'indizione si provvede con bando emanato dal Ministro della pubblica istruzione.
4. La determinazione dei posti è effettuata dal provveditore agli studi all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso è espletato. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
5. Per quanto non diversamente disposto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed all'art. 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. Per la scuola materna e per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali sia prescritto il titolo di abilitazione all'insegnamento, le prove del concorso per titoli ed esami hanno anche funzioni di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.
7. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, nonché per l'ammissione ai concorsi per soli titoli.
8. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.
9. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.
10. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:
a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;
b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.
11. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.
12. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province, nonché per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.
13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.
14. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.
15. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.
16. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.
17. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non è valutato.
18. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.
19. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.
20. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli".
Dell'art. 4 si riportano i commi 1, 2 e 8:
"1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle proce- dure concorsuali.
2. I predetti concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione con frequenza triennale. La determinazione dei posti è effettuata all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni per i quali il concorso è espletato.
3. - 7. (Omissis).
8. Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano le norme di cui all'art. 2".