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LEGGE 11 febbraio 1992, n. 147

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari.

note: Entrata in vigore della legge: 7-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
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Testo in vigore dal:  7-3-1992 al: 31-12-2011
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi universitari", sono attuati con le medesime modalità e procedure anche per gli anni successivi.
2. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 50 miliardi nel 1993 e 50 miliardi nel 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Diritto allo studio". A decorrere dall'esercizio finanziario 1995, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 390/1991 (Norme sul diritto agli studi universitari) è il seguente:
"Art. 16 (Prestiti d'onore). - 1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.
2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.
3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.
4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un "Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore". Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo.
Art. 17 (Fondo di incentivazione). - 1. Il piano triennale di sviluppo dell'università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, al fine di assicurare anche il riequilibrio dell'offerta formativa ed una più proficua utilizzazione dei servizi di insegnamento, formula le indicazioni:
a) per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio presso le sedi ove esistano capacità ricettive non pienamente utilizzate e per la razionale distribuzione degli studenti tra le sedi presenti nello stesso ambito territoriale nonché per lo sviluppo delle università istituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
b) per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
2. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero è istituito, limitatamente agli anni 1991 e 1992, un apposito capitolo di bilancio, denominato "Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria".
3. Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e comunque per il 1992 entro il 31 marzo, tra le università e per i singoli corsi di studio, tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori. Il decreto indica altresì il numero e l'importo delle borse, nonché le modalità per il conferimento, che deve comunque avvenire per concorso.
4. Le università provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico e comunque in data non anteriore al 1° agosto.
5. Gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito negativo, possono presentare domanda di iscrizione presso la stessa o altra università anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente, in ogni caso non oltre il 31 dicembre. Le università sono tenute ad espletare le procedure di concorso in tempo utile a consentire l'iscrizione ai corsi di studio prescelti entro il predetto termine".
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, è il seguente:
"3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a) - c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria".