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LEGGE 31 gennaio 1992, n. 138

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

note: Entrata in vigore della legge: 21-2-1992
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Testo in vigore dal:  21-2-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sullo sport, spetta al Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni, e degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. Sul regolamento organico sono sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
3. Le delibere concernenti norme di funzionamento e di organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento dei servizi sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo e divengono esecutive se il Ministro, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione, non formula motivati rilievi per vizi di legittimità.
4. Le delibere concernenti il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché quelle con le quali il Consiglio nazionale del CONI definisce o modifica la dotazione organica del personale o dei dirigenti o il relativo trattamento economico, sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, che vi provvede di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono approvate, o vengono rinviate, con motivati rilievi, ai fini del riesame, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine è sospeso fino al momento in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.
6. Nel caso di rilievi riguardanti vizi di legittimità, devono essere espressamente indicate le disposizioni di legge che si ritengono violate.
7. I controlli di cui ai commi 3, 4 e 5 sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e da ogni altra disposizione di legge e di regolamento.
8. Fatto salvo il disposto dei commi 3, 4 e 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.
9. I contratti stipulati dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati secondo le norme del diritto privato, con le modalità e i controlli stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità e da apposite deliberazioni.
10. Si applicano al CONI, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della citata legge n. 88 del 1989.
11. In relazione ad esigenze organizzative di carattere eccezionale e comunque connesse al perseguimento dei fini istituzionali, il CONI elabora progetti speciali a termine a ciò finalizzati. Con la contrattazione sindacale sono stabiliti i criteri per la corresponsione al personale e ai dirigenti che partecipano all'elaborazione e alla realizzazione dei progetti, di compensi incentivanti la produttività, nel limite massimo dello 0,10 per cento delle entrate complessive del bilancio di previsione del CONI al netto delle eventuali partite di giro. Il pagamento dei compensi è disposto previa verifica e valutazione dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del turismo e dello spettacolo.
12. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del personale possono essere svolte da apposite strutture del CONI o, sulla base di specifiche convenzioni, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 aprile 1975.
- Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, recante: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 19 gennaio 1980.
- La legge 29 marzo 1983, n. 93, recante: "Legge-quadro sul pubblico impiego" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983. Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 93/1983:
"Art. 2 (Disciplina di legge). - Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti:
1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di essi compresi;
4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
7) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione.
Art. 3 (Disciplina in base ad accordi). - Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:
1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;
3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;
5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
6) il lavoro straordinario;
7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;
8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;
9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge".
Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
- Si trascrive il testo dell'art. 29 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70:
"Art. 29 (Controllo sulle delibere degli enti). - Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.
Per le delibere di cui al primo comma dell'art. 25 è richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.
Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, semprechè i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.
Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento".
- Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 4, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 dell'8 settembre 1970, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1989: "4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto".
- Si trascrive il testo dell'art. 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della citata legge n. 88/1989:
"1. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, o che, comunque, non siano dalla legge attribuite alla competenza degli organi dell'Istituto e del direttore generale, ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni.
2. I dirigenti garantiscono l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalità, della tempestività e della economicità della gestione, rispondono agli organi di amministrazione dei risultati dell'attività svolta dagli apparati cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.
3. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore è deliberata dal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che tengano conto delle capacità prtofessionali, della cultura e delle attitudini individuali del dirigente; sono scrutinabili i primi dirigenti con un'anzianità minima di tre anni nella qualifica.
4. Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennità di funzione, in presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base dell'importanza della funzione e delle connesse responsabilità, nonché dei disagi derivanti dalla mobilità e stabilisce i criteri generali per l'utilizzo temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita.
5. I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la metà con il sistema del concorso pubblico di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e per l'altra metà mediante concorso riservato o scrutinio per merito comparativo tra i funzionari del nono livello funzionale. I criteri e le modalità del concorso riservato o dello scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo.
6. (Omissis).
7. La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, è effettuata per gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dai rispettivi consigli di amministrazione, che ne danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Si precisa che il D.L. 11 gennaio 1985, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1985, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 marzo 1985, n. 72, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1985, reca l' "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato".