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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 settembre 1991, n. 450

Regolamento recante norme sui generatori e recipienti di liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-3-1992
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vigente al 20/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  6-3-1992

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, riguardante la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, convertito con legge 12 agosto 1982, n. 597;
Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1132, di conversione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);
Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, riguardante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Visto il decreto ministeriale 1' dicembre 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 6 febbraio 1976) riguardante le norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1982) riguardante l'identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi Ente nazionale prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva n. 83/189/CEE concernente le procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Considerato che il 19 luglio 1990 si è conclusa la procedura di informazione comunitaria;
Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988 concernente "Regole tecniche riguardante i generatori ed i recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua, ad esclusione degli apparecchi inseriti negli impianti per la lavorazione di olii minerali (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1988);
Considerata la necessità di aggiornare il contenuto tecnico del sopracitato decreto, includendo anche quegli apparecchi inseriti negli impianti per la lavorazione degli olii minerali;
Sentito l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
Constatato che in data 18 novembre 1991 è stata effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

N O il seguente regolamento:

Art. 1


I generatori ed i recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua sono soggetti alle regole tecniche allegate, che fanno parte integrante del presente regolamento.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:
- Il quarto comma dell'art. 2 del D.L. n. 390/1982 prevede che: "Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazionesono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.