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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 133

Attuazione delle direttive n. 76/464/CEE, n. 82/176/CEE, n. 83/513/CEE, n. 84/156/CEE, n. 84/491/CEE, n. 88/347/CEE e n. 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/3/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal:  5-3-1992 al: 12-6-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli scarichi delle sostanze pericolose compresi nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nell'elenco I e II dell'allegato A che sono recapitate nelle acque interne superficiali, nelle acque marine territoriali, nelle acque interne del litorale nonché, per le sole sostanze indicate nell'elenco I dell'allegato A, nelle fognature pubbliche.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) - acque interne superficiali: tutte le acque dolci superficiali correnti o stagnanti;
- acque interne del litorale: acque situate all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque marine territoriali e che si estendono, nel caso di corsi d'acqua, fino al limite delle acque dolci inteso come il punto del corso d'acqua in cui con bassa marea e in periodo di magra, si riscontra un sensibile aumento del grado di salinità dovuto alla presenza di acqua marina;
b) scarico: l'immissione nelle acque indicate al comma 1 delle sostanze indicate nell'elenco I e II dell'allegato A ad eccezione:
- degli scarichi di fanghi di dragaggio;
- degli scarichi operativi effettuati da navi e da piattaforme per la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle acque marine territoriali;
- dell'immersione di rifiuti effettuati da navi nelle acque ma- rine territoriali;
c) inquinamento: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la sa- lute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
d) trattamento delle sostanze: qualsiasi processo produttivo che comporta la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato A, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
e) stabilimento industriale: qualsiasi stabilimento nel quale viene effettuato il trattamento delle sostanze di cui all'allegato A o qualsiasi altra sostanza contenente le sostanze di cui all'allegato A. Si considera altresì, esistente, qualsiasi stabilimento in funzione o posto in funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il quale sia stata presentata domanda di cui all'art. 7 nei termini ivi previsti; nuovo, quello che entra in funzione, ovvero che aumenta almeno del 20% la capacità produttiva dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
f) valore limite delle norme di emissione: i valori fissati nell'allegato B per le sostanze pericolose di cui all'elenco I dell'allegato A in funzione del tipo di stabilimento. I valori limite sono osservati secondo i metodi di misura ed i tempi previsti nello stesso allegato B;
g) obiettivi di qualità: gli standards fissati per le sostanze di cui all'allegato A in funzione dell'utilizzazione in atto o potenziale del corpo idrico.