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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 119

Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.

note: Entrata in vigore del decreto : 4-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/2006)
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Testo in vigore dal:  4-3-1992 al: 20-3-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) medicinale: ogni sostanza o composizione, definita dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
b) sostanza: qualsiasi materia, definita dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
c) specialità medicinali: i medicinali, definiti dall'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
d) medicinale veterinario: qualsiasi medicinale destinato agli animali;
c) medicinale veterinario prefabbricato: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo e che non corrisponde alla definizione delle specialità medicinali, immesso in commercio in una forma farmaceutica che può essere usata senza trasformazione;
f) premiscele per alimenti medicamentosi: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi;
g) alimento medicamentoso: qualsiasi miscela di uno o più medicinali veterinari con uno o più alimenti preparata prima della immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione, a motivo delle sue proprietà medicinali.
2. Non sono considerati medicinali veterinari ai sensi del presente decreto gli additivi previsti dal regolamento che attua le direttive CEE numeri 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249 relative agli additivi nell'alimentazione degli animali, incorporati negli alimenti per animali e negli alimenti complementari per animali, alle condizioni previste dallo stesso regolamento.