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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 100

Attuazione delle direttive n. 78/176/CEE, n. 82/883/CEE, n. 83/29/CEE e n. 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/02/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2014)
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Testo in vigore dal:  16-2-1992 al: 10-4-2014
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 78/176/CEE del Consiglio del 20 febbraio 1978, 82/883/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982, 83/29/CEE del Consiglio del 24 gennaio 1983, 89/428/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla

proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente decreto ha come oggetto la prevenzione dell'inquinamento provocato dall'industria del biossido di titanio che utilizza i procedimenti al solfato e al cloro.
2. Per quanto non specificamente indicato nel presente decreto è fatta salva la normativa vigente in materia di inquinamento idrico, di inquinamento atmosferico e di smaltimento di rifiuti anche con riferimento alle spedizioni transfrontaliere.