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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 92

Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta.

note: Entrata in vigore della legge: 1/3/92
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vigente al 16/09/2024
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Testo in vigore dal: 1-3-1992
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Ferme restando le dotazioni organiche complessive del Ministero
per i beni culturali e ambientali, sono istituite  le  sovrintendenze
archivistiche  per  il  Molise  e  per  la  Valle  d'Aosta,  con sede
rispettivamente in Campobasso ed Aosta, con le competenze di  cui  al
quinto  comma  dell'articolo  31  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
  2. L'attivazione della sovrintendenza  archivistica  per  la  Valle
d'Aosta  e' stabilita con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentita la regione Valle d'Aosta.
  3. Per tutto il personale della sovrintendenza archivistica per  la
Valle  d'Aosta  e'  richiesta la conoscenza della lingua francese, ai
sensi dell'articolo 38 dello statuto speciale per la  Valle  d'Aosta,
adottato  con  legge  costituzionale  26 febbraio 1948, n. 4, e degli
articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.
  4.  Alla  tabella  A  annessa  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  30  settembre  1963,  n.  1409,  i  numeri  1) e 12) sono
sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
   "1) Torino: per il Piemonte;
   1- bis) Aosta: per la Valle d'Aosta";
   "12) Pescara: per l'Abruzzo;
   12- bis) Campobasso: per il Molise".
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  31  del  D.P.R.  n.  805/1975
          (Organizzazione  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali) e' il seguente:
             "Art.   31.   -  Alle  soprintendenze  archeologiche  e'
          affidata la cura dei beni archeologici e degli scavi.
             Salvo  quanto   disposto   per   la   competenza   delle
          soprintendenze archeologiche, sino a quando resta in vigore
          la   legge   1›   giugno   1939,   n.  1089,  e  successive
          modificazioni, alla cura dei beni culturali contemplati  da
          questo  decreto  provvedono  le  soprintendenze  per i beni
          artistici  e  storici  e  le  soprintendenze  per  i   beni
          ambientali  e  architettonici,  queste  ultime  per  i beni
          costituiti da edifici, ville, complessi immobiliari. Per  i
          beni  d'interesse  artistico aventi natura di cose mobili o
          pertinenziale, che si trovino nell'interno di  detti  beni,
          la  competenza e' fissata con decreto del Ministro, sentita
          la conferenza dei capi degli uffici prevista dall'art. 32.
             La tutela  ambientale  dei  beni  culturali  contemplati
          dalla   legge   1›  giugno  1939,  n.  1089,  e  successive
          modificazioni, e' attribuita comunque  alle  soprintendenze
          per i beni ambientali e architettonici.
             Alle    soprintendenze   per   i   beni   ambientali   e
          architettonici e' affidata, altresi', la tutela dei beni di
          cui alla legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  e  successive
          modificazioni,  nonche'  di  quelli  contemplati  da  leggi
          speciali.  Dette   soprintendenze,   per   quanto   attiene
          all'aspetto urbanistico della tutela e della valorizzazione
          dei    beni   medesimi,   mantengono   relazioni   con   le
          amministrazioni regionali e comunali.
             Alle  soprintendenze  archivistiche   e'   affidata   la
          vigilanza  e  la tutela sugli archivi degli enti pubblici e
          sugli  archivi  di  interesse   storico,   di   cui   siano
          proprietari,  possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i
          privati a sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          30 settembre 1963, n. 1409.
             La commissione provinciale prevista  dall'art.  2  della
          legge   29   giugno   1939,   n.   1497,  e'  composta  dal
          soprintendente per i beni ambientali e architettonici,  dal
          soprintendente per i beni archeologici e da due esperti, di
          cui uno designato dalla regione.
             La  commissione  e'  nominata con decreto del Ministro e
          dura in carica quattro anni.
             La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in
          materia mineraria o un rappresentante del  Corpo  forestale
          dello  Stato,  a  seconda  della  natura delle cose e delle
          localita' da tutelare".
             - Il testo dell'art. 38 dello statuto  speciale  per  la
          Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale n. 4/1948,
          e' il seguente:
             "Art.  38.  -  Nella Valle d'Aosta la lingua francese e'
          parificata a quella italiana.
             Gli atti pubblici  possono  essere  redatti  nell'una  o
          nell'altra     lingua,     eccettuati    i    provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria, i quali sono redatti in  lingua
          italiana.
             Le  amministrazioni  statali  assumono in servizio nella
          Valle possibilmente funzionari originari  della  regione  o
          che conoscano la lingua francese".
             - Il testo degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge n.
          196/1978  (Norme di attuazione dello statuto speciale della
          Valle d'Aosta) e' il seguente:
             "Art. 51. - Per far luogo all'assegnazione di posti  nei
          ruoli   periferici  delle  varie  carriere,  che  prevedano
          l'impiego in sedi della Valle d'Aosta,  le  amministrazioni
          dello  Stato  bandiscono apposito concorso per la copertura
          dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta  e
          prevedere  una  prova  per  l'accertamento della conoscenza
          della lingua francese.
             Art. 52. - Per il trasferimento di impiegati statali  in
          Valle  d'Aosta  sono  preferiti  coloro che siano originari
          della regione o che conoscano la lingua francese.
             Art. 53. -  Per  le  assunzioni  presso  uffici  statali
          aventi  sede  in  Valle d'Aosta di impiegati delle carriere
          esecutiva e del personale ausiliario, in ottemperanza  alle
          disposizioni   sulle   assunzioni   obbligatorie,  l'essere
          originari  della  regione  o  la  conoscenza  della  lingua
          francese costituiscono titolo di preferenza.
             Art.  54.  - Le norme di cui agli articoli precedenti si
          applicano anche ai concorsi banditi da  enti  pubblici  non
          economici,  quando  ricorrano  le condizioni previste dalle
          norme medesime".
             -  La  legge  n.   1409/1963   reca:   "Norme   relative
          all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato". Si
          riporta  il  testo  dell'allegato  A, come modificato dalla
          legge qui pubblicata: