stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 72

Fondo di solidarietà nazionale della pesca.

note: Entrata in vigore della legge: 28-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2004)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-2-1992 al: 13-6-1998
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il "Fondo di solidarietà nazionale della pesca" con la dotazione complessiva di lire 24.450 milioni per l'anno 1992.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione da parte del Ministro della marina mercantile, in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compresso i bilanci economici delle imprese e delle cooper- ative della pesca, a titolo di pronto intervento, di contributi a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei pescatori singoli o associati, che abbiano subìto gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.
3. Agli effetti della presente legge, ai pescatori sono equiparati gli acquacoltori in acque marine e salmastre, i molluschicoltori ed i mitilicoltori, singoli o associati.