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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 78

Attuazione della direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

note: Entrata in vigore: 28/02/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2005)
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Testo in vigore dal:  28-2-1992 al: 10-5-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 44 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/314/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione
1. I prodotti non alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'allegato o preconfezionati in quantità variabile o commercializzati sfusi, esposti per la vendita al consumatore, ai sensi dell'art. 38 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, e delle relative norme di esecuzione, debbono recare, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, e con le stesse modalità per esso previste, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, per i prodotti di cui al comma 1 è obbligatoria l'indicazione del prezzo riferito all'unità di misura anche nella pubblicità e nei cataloghi che recano l'indicazione del prezzo di vendita.
3. Il presente decreto non si applica ai prodotti acquistati ai fini di un'attività professionale o commerciale, ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, alle vendite tra privati, ai prodotti offerti nelle vendite all'asta, agli oggetti d'arte e di antiquariato.