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LEGGE 31 gennaio 1992, n. 64

Norme sugli organi del servizio della leva militare.

note: Entrata in vigore della legge: 23-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  23-2-1992 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Autorità che sopraintende alla leva) . - 1. Il Ministro della difesa provvede a sopraintendere a tutte le operazioni della leva militare, avvalendosi, quale organo di amministrazione diretta, della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 237/1964 reca: "Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica".