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DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1992, n. 46

Permanenza in servizio dei magistrati.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-2-1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/1993)
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Testo in vigore dal:  2-2-1992 al: 1-4-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di permanenza in servizio dei magistrati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Nell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"I magistrati sono trattenuti in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età, purché comunichino il loro consenso al Consiglio superiore della magistratura almeno sei mesi prima del compimento del settantesimo anno.".