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LEGGE 23 gennaio 1992, n. 32

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

note: Entrata in vigore della legge: 13/02/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/1996)
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Testo in vigore dal: 13-2-1992
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                      Disposizioni finanziarie 
  1.  La  prosecuzione  degli  interventi  in   favore   delle   zone
terremotate della Campania, della Basilicata, della  Puglia  e  della
Calabria e' regolata dalle disposizioni  contenute  nel  testo  unico
delle  leggi  per  gli  interventi  nei  territori  della   Campania,
Basilicata, Puglia  e  Calabria  colpiti  dagli  eventi  sismici  del
novembre 1980, del febbraio 1981 e  del  marzo  1982,  approvato  con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, come  modificate  ed  inte-
grate dalla presente legge. 
  2. Per il finanziamento  degli  interventi  di  cui  alla  presente
legge, nella misura di lire 1.400 miliardi per l'anno 1992,  di  lire
1.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 1.400  miliardi  per  l'anno
1994, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 4.300  miliardi  da
ripartire tra le  amministrazioni  dello  Stato  e  gli  enti  locali
interessati con delibera da adottare dal  Comitato  interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Al reperimento delle risorse di  cui  al  comma  2  si  provvede
mediante apposite operazioni di mutuo da effettuare dall'Agenzia  per
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nel limite di lire 1.400
miliardi nel secondo semestre del 1992 e di  complessive  lire  2.900
miliardi per  gli  anni  1993  e  1994.  Al  fine  di  assicurare  la
continuita' e  la  correntezza  degli  interventi,  gli  enti  locali
interessati possono assumere impegni nei limiti delle  disponibilita'
complessive di cui al comma 2 del presente articolo, nel rispetto del
riparto di cui all'articolo 2,  comma  4.  Ai  fini  dei  conseguenti
pagamenti, in  attesa  dell'erogazione  del  ricavato  dei  mutui  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del  citato
testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990. 
  4. Per far fronte all'ammortamento dei mutui di  cui  al  comma  3,
sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire  260  miliardi
per l'anno 1993 e di lire 520 miliardi per l'anno 1994. 
  5.  L'Agenzia  provvede  all'erogazione  del  ricavato  dei  mutui,
secondo le assegnazioni deliberate dal CIPE, entro venti giorni dalla
loro approvazione. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del  presente  articolo  nel
triennio 1992-1994, determinato in lire 260 miliardi per l'anno  1993
e in lire 780 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante utilizzo
delle  proiezioni  per   gli   anni   medesimi   dell'accantonamento:
"Provvedimenti per la ricostruzione delle aree colpite  dagli  eventi
sismici del novembre 1980 e  del  febbraio  1981  (rate  ammortamento
mutui)" iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1992-1994,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1992. 
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.