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LEGGE 23 gennaio 1992, n. 34

Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976.

note: Entrata in vigore della legge: 13/02/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-2-1992 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e ulteriormente integrato dall'articolo 15 della legge 1› dicembre 1986, n. 879, così come prorogate ed estese dall'articolo 19 della medesima legge n. 879 del 1986, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1993.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 546/1977 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976), così come modificato dall'art. 15 della legge n. 828/1982 e dagli articoli 15 e 19 della legge n. 879/1986, è il seguente:
"Art. 4. - Nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 11 del D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, qualora si renda necessario procedere nella ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione ed i proprietari interessati non abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dalla legge regionale.
Il comune predispone, per ciascun comparto edificatorio, un apposito piano di ricomposizione, con il quale sono disposte le permute e le compensazioni di superficie e di volume strettamente necessarie alla formazione di lotti edificabili.
Il comune predispone, altresì, una graduatoria dei proprietari che risultino tali alla data del sisma, dando precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano l'immobile, e procede alle assegnazioni dei lotti agli stessi con le modalità previste dalla legge regionale.
Qualora non sia possibile ricavare nell'ambito del comparto un numero di unità immobiliari corrispondente a quello dei precedenti proprietari, il comune assicura l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di zona in vigore o da adottare per le necessità della ricostruzione.
La legge regionale indica i termini per la formazione degli accordi fra i proprietari e per la relativa notifica al comune, le modalità relative al deposito del piano e della graduatoria dei proprietari di cui ai commi precedenti ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva, le forme di pubblicità inerenti a tali adempimenti con particolare riguardo ai proprietari emigrati o assenti, le modalità di comunicazione agli interessati nonché le modalità ed i termini per le osservazioni e le opposizioni.
Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e, in conformità allo stesso ed alla graduatoria, l'assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento coattivo della proprietà e degli altri diritti reali. La deliberazione è trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni conseguenti, e per il tempo strettamente necessario, è consentito intestare in capo al comune i fondi oggetto del piano di ricomposizione.
Nel trasferimento coattivo di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 853 del codice civile.
Nei confronti dell'assegnatario di lotto che non provvede ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il comune procede alla espropriazione.
Alle domande, agli atti, agli accordi fra i proprietari, ai provvedimenti ed ai contratti comunque relativi all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le esenzioni di cui all'art. 32 del decreto-legge 13 maggio 1976 n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore sugli immobili.
Le controversie relative all'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del tribunale amministrativo regionale.
Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici di cui ai commi precedenti, il giudice amministrativo, può disporre in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennità di espropriazione del bene, da calcolare in relazione al provvedimento impugnato, determinandone l'ammontare, nonché le modalità ed i termini del deposito.
Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, può disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.
Le norme di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1985, fatte salve le attribuzioni del tribunale amministrativo regionale".