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LEGGE 31 dicembre 1991, n. 437

Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace.

note: Entrata in vigore della legge: 07-02-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  7-2-1992 al: 31-12-1997
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, è attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati ed invalidi per servizio.