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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 dicembre 1991, n. 434

Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, commi 4, 5 e 6, della legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/2/1992
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vigente al 24/04/2024
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Testo in vigore dal:  5-2-1992

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento n. 1907/90 del Consiglio delle Comunità economiche europee, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, che ha sostituito il regolamento CEE n. 2772/75;
Vista la legge 3 maggio 1971, n. 419, contenente norme sulla commercializzazione delle uova;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. M/2517 del 28 agosto 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 17 ottobre 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Modelli delle fascette e dei dispositivi di etichettatura
1. Le fascette ed i dispositivi di etichettatura degli imballaggi delle uova, previsti da regolamento CEE n. 1907/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 e dal regolamento CEE n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, devono essere conformi nelle diciture, nelle dimensioni e nei colori ai modelli riportati nell'allegato A del presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si trascrive il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge n. 137/1991:
"4. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto al comma 5, sono abrogati i commi primo e secondo dell'art. 4 e l'art. 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419. Con la stessa decorrenza è altresì abrogato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 ottobre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 6 novembre 1971.
5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto i modelli delle fascette e dei dispositivi di etichettatura previsti dal regolamento CEE n. 2772/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 e dal regolamento CEE n. 95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969. Entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i centri di imballaggio autorizzati a norma dell'art. 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, provvedono a propria cura e spese alla predisposizione e stampa delle fascette e dei dispositivi di etichettatura.
6. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 1.066.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante la corresponsione da parte dei centri di imballaggio delle uova autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una quota annuale proporzionata alla capacità lavorativa dei centri stessi, del seguente importo:
a) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera fino a 8.000 uova: L. 70.000;
b) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 8.000 a 80.000 uova: L. 300.000;
c) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 80.000 a 160.000 uova: L. 800.000;
d) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 160.000 a 240.000 uova: L. 1.000.000;
e) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera superiore alle 240.000 uova: L. 1.300.000".
Il primo ed il secondo comma dell'art. 4 della legge n. 419/1971, recante applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova (abrogati dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto qui pubblicato come si evince più sopra), disciplinavano la predisposizione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle fascette e dei dispositivi di etichettatura, la loro fornitura ai centri d'imballaggio dietro versamento del relativo corrispettivo, la destinazione di tali proventi al finanziamento dei controlli, il possibile affidamento dei controlli a personale estraneo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il D.M. 19 ottobre 1971 (abrogato dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto qui pubblicato come si evince più sopra) recava: "Modalità relative all'attuazione dell'art. 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 in materia di commercializzazione delle uova". Esso è stato emanato in attuazione dell'art. 9 della legge n. 419/1971, articolo abrogato dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto qui pubblicato (come si evince più sopra) e di cui si riproduce di seguito il testo:
"Art. 9. - Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste le modalità relative alla predisposizione ed alla distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura ed a quant'altro occorra per l'applicazione della presente legge".
L'art. 2 della predetta legge n. 419/1977, che di seguito viene riprodotto, disciplina i centri d'imballaggio delle uova e l'autorizzazione all'esercizio di tale attività rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
"Art. 2. - Possono svolgere i compiti di classificazione delle uova in categorie di qualità e di peso, stabiliti dai regolamenti CEE n. 1619/68 e n. 95/69, le imprese e i produttori singoli ed associati che, in possesso dei prescritti requisiti, vengano autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a funzionare quali centri d'imballaggio.
I titolari di imprese avicole, singoli o associati, che dedichino direttamente ed abitualmente, in modo prevalente, la loro attività o quella dei propri familiari all'allevamento delle specie avicole, sono considerati imprenditori avicoli.
L'autorizzazione è rilasciata su domanda degli interessati, da presentarsi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, sentito il parere dei competenti organi regionali, vi provvede con proprio decreto previo accertamento della sussistenza dei necessari requisiti. Tale accertamento è demandato ad una commissione provinciale composta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, dal veterinario provinciale, da tre rappresentanti delle categorie interessate, rispettivamente da due dei diretti produttori e da uno dei commercianti, segnalati dalla cam- era di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e da un rappresentante designato dall'amministrazione provinciale. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Ai componenti ed al segretario della commissione provinciale sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
Le spese di funzionamento della commissione saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti nel capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971 e corrisponente capitolo relativo agli anni successivi.
L'autorizzazione è revocata qualora la commissione predetta accerti in qualsiasi momento che non sussistono i requisiti per la completa funzionalità dei centri d'imballaggio.
Le imprese ed i produttori autorizzati a funzionare quali centri d'imballaggio sono iscritti in un elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello della sanità.
Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti è soggetto al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa, da corrispondere in modo ordinario, di L. 30.000 per i centri di potenzialità lavorativa giornaliera inferiore 10.000 uova, di L. 250.000 per i centri di potenzialità lavorativa giornaliera da 10.000 a 50.000 uova e di L. 500.000 per i centri di imballaggio di potenzialità lavorativa superiore.
Per tutti i centri gestiti da impreditori agricoli, singoli o associati in cooperative, le tasse di concessione governativa sono ridotte alla metà.
La potenzialità lavorativa giornaliera dei centri d'imballaggio deve risultare dai provvedimenti di autorizzazione".
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere dal Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.