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LEGGE 31 dicembre 1991, n. 416

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/1992)
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Testo in vigore dal:  15-1-1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1992, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
3. In relazione all'acquisizione delle entrate derivanti dalla emanazione dei programmati provvedimenti amministrativi, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1992 delle somme iscritte nei capitoli 1034 e 1252 del medesimo stato di previsione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.