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LEGGE 31 dicembre 1991, n. 416

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/1992)
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Testo in vigore dal: 15-1-1992
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
     (Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative). 
  1. Sono autorizzati l'accertamento e  la  riscossione,  secondo  le
leggi in vigore, delle imposte e delle tasse  di  ogni  specie  e  il
versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi  dovuti
per l'anno finanziario 1992, giusta l'annesso stato di previsione per
l'entrata (Tabella n. 1). 
  2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari
per rendere esecutivi i ruoli delle  imposte  dirette  pertinenti  il
medesimo anno. 
  3. In relazione  all'acquisizione  delle  entrate  derivanti  dalla
emanazione dei programmati provvedimenti amministrativi, il  Ministro
del tesoro e' autorizzato a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
ripartizione tra i pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione
dell'entrata per l'anno 1992 delle somme iscritte nei capitoli 1034 e
1252 del medesimo stato di previsione. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.