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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1991, n. 404

Regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, sulla disciplina delle bombole per metano.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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Testo in vigore dal:  1-4-1992 al: 14-9-2020
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 giugno 1990, n. 145, concernente modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano;
Visto l'art. 5 della citata legge n. 145 del 1990, il quale prevede l'emanazione del relativo regolamento di esecuzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti;
EMANA
il seguente regolamento:

Capo

I CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

1. Il presente regolamento si applica, in base alle disposizioni della legge 7 giugno 1990, n. 145, nonché della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificato, alle bombole per metano la cui capacità non sia superiore a litri 150, ovvero ad un diverso limite di capacità fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 145 del 1990.
2. Nel presente regolamento per "comitato" si intende il comitato di cui all'art. 12 della legge n. 640 del 1950 e per "fondo" il fondo di cui all'art. 13 della stessa legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 145/1990 è il seguente:
"Art. 5 (Regolamento). - 1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti, viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nonché della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificata. In esso sono fissati, tra l'altro, i criteri e la periodicità di determinazione da parte del Comitato dei contributi di cui all'art. 3, nonché le modalità e i termini del relativo pagamento.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, n. 1121, ed entra in vigore il primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla sua pubblicazione".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 145/1990 è il seguente:
"Art. 2 (Campo di applicazione). - 1. Sono soggette alle disposizioni della presente legge, nonché della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificata, le bombole per metano la cui capacità non sia superiore a litri 150.
Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti".
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 640/1950 è il seguente:
"Art. 12. - I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:
1) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero delle finanze;
4) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
5) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi;
6) due rappresentanti dell'Ente nazionale metano;
7) un produttore di gas metano;
8) un distributore o trasportatore di gas metano;
9) due proprietari di bombole.
Il decreto di nomina designa il presidente che è scelto fra i membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del comma precedente".
- Il testo dell'art. 13 della medesima legge n. 640/1950, come modificato dall'art. 4 della legge n. 145/1990, è il seguente:
"Art. 13. - I corrispettivi previsti dall'art. 10 della legge affluiscono ad un fondo amministrato dal comitato indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le spese di:
1) collaudo e revisione delle bombole;
2) manutenzione delle valvole delle stesse;
3) sostituzione delle bombole che, in occasione dei collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non più idonee all'uso;
4) assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
5) funzionamento del comitato;
6) punzonatura delle bombole.
Sul fondo predetto grava altresì ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole".