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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 19 agosto 1991, n. 389

Regolamento recante le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina e la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza, nonchè per il rilascio delle patenti nautiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/12/1991
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Testo in vigore dal:  26-12-1991

IL MINISTRO

DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto, come sostituito da ultimo dall'art. 18 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
Considerato che ai sensi del secondo comma di detto art. 22 gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche possono richiedere che gli esami siano svolti presso le proprie sedi per i soci che abbiano frequentato il relativo corso di preparazione;
Considerato altresì che ai sensi del terzo comma del medesimo art. 22 è necessario, al fine di cui sopra, stabilire le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina e la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza, nonché per il rilascio delle patenti di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Ritenuto opportuno definire anche i requisiti che debbono avere gli enti e le associazioni nautiche per essere considerati a livello nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 1267 del 20 agosto 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche possono richiedere lo svolgimento degli esami presso le proprie sedi per i soci che abbiano frequentato i relativi corsi di preparazione. A tal fine devono inoltrare apposita domanda alle capitanerie di porto o agli uffici circondariali marittimi o agli uffici provinciali della motorizzazione civile competenti per territorio.
2. La domanda deve contenere:
a) l'elenco nominativo dei candidati (non inferiore a 10 per ogni sessione di esame);
b) l'indicazione della sede di svolgimento degli esami teorici e pratici;
c) il nominativo del proprio rappresentante e del supplente in seno alla commissione d'esame.
3. Devono inoltre essere trasmesse, in allegato, le domande di ammissione agli esami presentate dai candidati nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 4 e 5.
4. L'autorità marittima o della motorizzazione civile che riceve la domanda deve comunicare all'ente ed all'associazione nautica richiedente il calendario degli esami almeno dieci giorni prima dell'inizio degli stessi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presisente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 20 e 22 della legge n. 50/1971, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 17 e 18 della legge n. 193/1986, è il seguente:
"Art. 20. - Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:
a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;
c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowat o a 25 cavalli per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa.
Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto è prevista apposita abilitazione.
L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore.
La composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.
I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere a) e c) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti".
"Art. 22. - Gli esami per conseguire la patente per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20, nonché le patenti per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo sono svolti dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo di stato maggiore della marina, in servizio o in congedo, oppure da un capitano superiore di lungo corso della Marina mercantile, in servizio o in pensione o da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario del Ministero della marina mercantile oppure di un funzionario del Ministero dei trasporti. A detta commissione partecipa comunque, in qualità di membro, un ufficiale della capitaneria di porto o un funzionario dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio.
Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, possono richiedere che lo svolgimento degli esami di cui al precedente comma, per i soci che hanno frequentato il relativo corso, siano svolti presso la propria sede; in tal caso un rappresentante dell'ente o dell'associazione è chiamato a far parte della commissione, in qualità di membro.
Le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina, per la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma, nonché per il rilascio delle patenti, sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti".
- La legge n. 193/1986 reca: "Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico". L'art. 24 di detta legge abroga l'art. 45 della citata legge n. 50/1971 del seguente tenore:
"Art. 45. - Le disposizioni e le modalità necessarie per il riconoscimento di enti od associazioni nautiche per gli effetti previsti dalla presente legge sono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile".
L'art. 25 della stessa legge così recita:
"Art. 25. - Gli enti e le associazioni nautiche, già riconosciuti ai sensi dell'art. 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, conservano, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al terzo comma dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla presente legge, i poteri derivanti dall'autorizzazione al rilascio di patenti, già conferiti agli stessi".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.