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LEGGE 8 novembre 1991, n. 381

Disciplina delle cooperative sociali.

note: Entrata in vigore della legge: 18/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2018)
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vigente al 09/09/2024
Testo in vigore dal:  11-8-2018
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Definizione
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi , incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), ;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".