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LEGGE 8 novembre 1991, n. 381

Disciplina delle cooperative sociali.

note: Entrata in vigore della legge: 18/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2018)
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vigente al 10/09/2024
Testo in vigore dal: 11-8-2018
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                             Definizione 
  1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire  l'interesse
generale della comunita' alla  promozione  umana  e  all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso: 
    a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi  ,  incluse
le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c),  d),
l), e p), ((del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112)); 
    b) lo svolgimento di attivita' diverse -  agricole,  industriali,
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo  di
persone svantaggiate. 
  2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con
la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative
stesse operano. 
  3. La  denominazione  sociale,  comunque  formata,  deve  contenere
l'indicazione di "cooperativa sociale".