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LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

Istituzione del giudice di pace.

note: Entrata in vigore della legge: 12-12-1991. Le disposizioni di cui agli artt. 3, commi 2 e 3, 7, 9, 10, 11, 13, da 15 a 34, da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno effetto a decorrere dal 2/1/1993. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/01/2023)
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  12-12-1991

Art. 25

Forma della domanda
1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile l'intitolazione: "CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE" è sostituita dalla seguente: "CAPO III.
DISPOSIZIONI SPECIALI PE IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE".
2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 316 - (Forma della domanda).
- Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa".