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DECRETO-LEGGE 22 novembre 1991, n. 369

Provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-11-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1992, n. 17 (in G.U. 22/01/1992, n.17).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal:  24-11-1991 al: 22-1-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare, in favore delle province di Trieste e Gorizia e di taluni comuni della provincia di Udine, misure particolari in materia di contribuzioni e integrazioni salariali, nonché di agevolazioni fiscali e tributarie, al fine di ovviare alle conseguenze della crisi politica ed istituzionale in cui versa la Repubblica jugoslava;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 novembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al mese di novembre 1991, nelle province di Trieste e Gorizia, nonché nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A della legge 5 marzo 1985, n. 129, per i datori di lavoro privati dei settori commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi restano sospesi fino al 31 maggio 1992 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro medesimi. Sono altresì sospesi i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle assicurazioni sociali dei titolari delle imprese appartenenti ai settori indicati dovuti nei mesi di gennaio ed aprile 1992. Il recupero delle predette somme avverrà in sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992.