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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 giugno 1990, n. 461

Regolamento recante norme sulla concessione di contributi a fondo perduto alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonchè alle loro associazioni, che svolgono attività di acquisizione di dati, per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi ed apparecchiature di lettura automatica.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/11/1991
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  23-11-1991

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 19, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con il quale i benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, sono estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonché alle loro associazioni, che svolgono attività di acquisizione di dati, per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi ed apparecchiature di lettura automatica;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 399, con il quale, in particolare, i benefici previsti dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, sono concessi per ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di lire, emessi nei dodici mesi successivi alla data del 3 aprile 1987;
Visti i propri decreti 4 giugno 1987, n. 255, e 11 settembre 1987, n. 487, concernenti la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese industriali ed alle imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ad alta tecnologia, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1987, n. 152, supplemento ordinario n. 60 e 1 dicembre 1987, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;
Vista la comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 febbraio 1990;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1

1. Destinatarie dei contributi di cui al successivo art. 2 sono le farmacie, comprese quelle pubbliche, nonché le loro associazioni che svolgono attività di acquisizione di dati.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 16 dell'art. 19 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è così formulato: "16. I benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, sono estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonché alle loro associazioni che svolgono le attività di acquisizione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi e apparecchiature di lettura automatica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
- Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 318/1987 (Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria) (soprarichiamata) è il seguente:
"Art. 1. - 1. I benefici previsti dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e delle imprese artigiane, singole o associate, per gli ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi alla data del 3 aprile 1987, per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983, nonché di:
a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio;
b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;
d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi né per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.
2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire 350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla lettera d), non può superare il venticinque per cento del contributo totale.
3. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi.
L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.
5. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212.
7. Le domande già presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 1 giugno 1987, n. 212, si intendono confermate".
- La legge n. 46/1982 reca: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale". L'art. 14 di detta legge (richiamato nel comma 16 dell'art. 19 della legge n. 67/1988, soprariportato) istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica", amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 696/1983 (Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) è il seguente:
"Art. 1. - Al fine di agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici è concesso un contributo pari al 25 per cento del loro costo al netto dell'IVA.
Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 32 per cento per l'acquisto di macchine da parte di imprese operanti nelle zone di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Sono ammesse ai contributi per gli ordini emessi entro il 31 maggio 1984 (più volte prorogato, n.d.r.), nell'ambito dei settori estrattivo e manifatturiero, le piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e le imprese artigiane.
Il contributo è concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del comitato interministeriale di cui all'art. 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla base dell'ordine ed è successivamente erogato su presentazione della fattura quietanzata.
Le categorie delle macchine operatrici e delle apparecchiature di cui al primo comma sono stabilite dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande, e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla data della predetta delibera del CIPI.
Per le operazioni di locazione finanziaria il contributo è erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative ai pagamenti dell'acconto e del primo canone e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento per canoni, compresi l'acconto e il primo canone, che coprano almeno il 60 per cento del costo del bene al netto dell'IVA.
Ad ogni singola impresa non possono essere concessi complessivamente contributi per un importo superiore a lire 500 milioni, se ubicata nel Centro-Nord, e a lire 600 milioni, se ubicata nei territori di cui al secondo comma.
È fatto divieto di distrazione delle macchine acquistate con il contributo di cui alla presente legge per un periodo di tre anni dalla consegna delle macchine stesse.
Il contributo non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi statali, regionali o delle province autonome.
Alle macchine ed apparecchiature acquistate a norma della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta la quota di cui al terzo comma dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.