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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 28 giugno 1991, n. 323

Regolamento per l'attuazione della profilassi della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi enzootica dei bovini nei centri di controllo genetico.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/10/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1994)
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Testo in vigore dal:  17-10-1991

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Visto il decreto ministeriale 1› giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 14 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina, e successive modificazioni;
Viste le norme di attuazione per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini e bufalini di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968, e successive modificazioni;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare del 13 dicembre 1979, pubblicata nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 20 ottobre 1980, con la quale è stato adottato il "Piano agricolo nazionale" applicativo della legge 22 dicembre 1977, n. 984, che prevede l'istituzione dei centri di controllo genetico da parte delle associazioni nazionali allevatori giuridicamente riconosciute;
Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, concernente norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 maggio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Vista l'ordinanza in data 15 luglio 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982, con la quale vengono dettate norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica;
Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985, e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi;
Visto il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, espresso nelle sedute dell'11 e 21 aprile 1989;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 28 settembre 1989 e del 12 dicembre 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 26 aprile 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I bovini dei centri di controllo genetico delle associazioni nazionali allevatori di bovini, giuridicamente riconosciute, previste dal piano agricolo nazionale, applicativo della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono sottoposti ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, nonché ai provvedimenti di applicazione citati in premessa.
2. A tal fine, la relativa attività di profilassi deve essere prevista nei programmi coordinati dalle regioni predisposti ai sensi dell'art. 3 della legge 31 marzo 1976, n. 124.
3. Le associazioni allevatori che gestiscono i predetti centri devono rispettare le norme previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, dai provvedimenti di applicazione dell'ordinanza ministeriale del 15 luglio 1982 e dal decreto ministeriale 21 settembre 1985, citati in premessa, nonché le disposizioni del presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il provvedimento qui pubblicato è finalizzato a regolamentare in forma organica gli aspetti riguardanti i centri genetici in cui dovranno affluire vitelli maschi da riproduzione e da selezione che verranno poi provati nei centri tori dislocati nel territorio nazionale e l'attuazione della profilassi della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica.
- La legge n. 124/1976 concerne il rifinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
- La legge n. 984/1977 riguarda fra l'altro il coordinamento degli interventi pubblici nel settore della zootecnica.
- La legge n. 833/1978 prevede l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.