stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 302

Attuazione della direttiva n. 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi, a norma dell'art. 23 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

note: Entrata in vigore: 5/10/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-10-1991 al: 31-12-1992
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 23 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 89/299/CEE, concernente i fondi propri degli enti creditizi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la determinazione del patrimonio di vigilanza degli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e suc- cessive modificazioni e integrazioni. Il patrimonio così determinato è utilizzato nell'applicazione delle norme di vigilanza che recepiscono disposizioni comunitarie di armonizzazione.
2. Le istruzioni stabiliscono gli aggregati positivi e negativi che concorrono a determinare il patrimonio di vigilanza tenendo conto delle prescrizioni comunitarie; individuano altresì le componenti di ciascun aggregato e i relativi valori muovendo dalle norme in materia di bilanci.
3. Allo scopo di salvaguardare la rispondenza del patrimonio di vigilanza alla funzione di garanzia della stabilità degli enti creditizi e di migliorare il grado di omogenità delle modalità di determinazione, le istruzioni possono prevedere l'esclusione dal computo di aggregati o componenti positivi, l'inclusione di aggregati o componenti negativi, nonché la rettifica dei valori. Non può essere prevista l'inclusione di aggregati o componenti positivi non ammessi dalla direttiva.