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LEGGE 29 agosto 1991, n. 288

Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti.

note: Entrata in vigore della legge: 21-09-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
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Testo in vigore dal:  21-9-1991 al: 28-8-2014
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo le parole: "di finanziamento" sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2- bis, e 32, comma 2- ter".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 29 della legge n. 49/1987 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 29 (Effetti della idoneità). - 1. Il comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge - la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.
2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative.
4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale".