stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 luglio 1991, n. 214

Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

note: Entrata in vigore della legge: 21/7/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  21-7-1991 al: 21-3-1993
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.622 miliardi per l'anno 1993 e di lire 91 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002. Al complessivo onere di lire 3.441 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.