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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 gennaio 1991, n. 179

Regolamento recante le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la nomina alla qualifica di vice ispettore, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame nonchè le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/7/1991
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Testo in vigore dal:  2-7-1991

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1› aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia;
Visto l'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, così come modificato dall'art. 42 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, il quale prevede, relativamente al concorso interno, per titoli ed esami, di cui alla lettera b) dello stesso art. 27, che le modalità del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;
Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto testè richiamato;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la nomina alla qualifica di vice ispettore è indetto con decreto ministeriale.
2. Il bando di concorso di cui al comma 1 deve indicare:
a) il numero dei posti messi a concorso;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione e della eventuale documentazione;
d) i titoli di servizio ammessi a valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuna categoria di titoli;
e) le materie d'esame;
f) il punteggio minimo da conseguire nella prova scritta e nel colloquio;
g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo vigente dell'art. 27, primo comma, lettera b), del D.P.R. n. 335/1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), come sostituito dall'art. 42 della legge n. 668/1986, è il seguente:
"La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) (Omissis);
b) mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, nel limite del 30 per cento della dotazione organica della qualifica stessa, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio di dieci anni nel ruolo dei sovrintendenti, ovvero di cinque anni nello stesso ruolo se in possesso del titolo di studio di cui all'art. 52 della legge 1› aprile 1981, n. 121, che non abbia riportato nell'ultimo biennio la deplorazione o sanzione disciplinare più grave".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.