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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 6 dicembre 1990, n. 458

Regolamento concernente la composizione delle commissioni, nonchè i programmi e le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per la navigazione, senza limiti di distanza dalla costa, di imbarcazioni da diporto a vela e a motore nonchè per il comando di navi da diporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/6/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1997)
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Testo in vigore dal:  22-6-1991 al: 15-1-1998
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IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 20 e 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 17 e 18 della legge 26 aprile 1986, n.
Considerato che ai sensi del quarto comma del citato art. 20 si rende necessario stabilire la composizione delle commissioni nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento della abilitazione al comando per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa delle imbarcazioni da diporto a vela con o senza motore ausiliario e delle imbarcazioni da diporto a motore;
Ritenuta l'opportunità di stabilire contestualmente, per motivi di uniformità e di completezza, la composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando delle navi da diporto già disciplinati con decreto ministeriale 4 marzo 1977;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1977 che ha approvato i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per la navigazione oltre sei miglia dalla costa e dell'abilitazione al comando delle navi da diporto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 1356 del 6 dicembre 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa delle imbarcazioni da diporto a vela con o senza motore ausiliario e delle imbarcazioni da diporto a motore di cui alle lettere b) e d) dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito
dall'art. 17 della
legge 26 aprile 1986, n. 193, nonché quelli per il rilascio dell'abilitazione al comando delle navi da diporto, si svolgono davanti ad una commissione formata:
a) dal presidente scelto fra: gli ufficiali del Corpo di stato maggiore della Marina in servizio o in congedo, oppure fra i capitani di lungo corso della Marina mercantile in servizio o in pensione o fra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto o fra i funzionari del Ministero della marina mercantile;
b) da due membri scelti fra: i capitani di lungo corso o gli aspiranti capitani di lungo corso o gli ufficiali di vascello in servizio o in congedo o i padroni marittimi o gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto oppure fra gli esperti velisti designati dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un sottufficiale della categoria nocchieri di porto o da un impiegato civile del Ministero della marina mercantile.
3. Alla commissione non può partecipare più di un esperto velista. La partecipazione del membro-esperto velista è obbligatoria nelle commissioni costituite per il rilascio dell'abilitazione al comando delle imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario.
4. Per il rilascio dell'abilitazione al comando delle navi da diporto uno dei membri della commissione deve essere capitano di lungo corso.
5. Qualora la commissione non sia presieduta da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, uno dei membri deve avere tale qualifica.
6. Possono essere designati quali membri anche gli impiegati civili dello Stato, gli ufficiali ed i sottufficiali dei corpi militari, purché in possesso dei requisiti previsti dal primo comma, lettera b).
Non possono essere nominati membri delle commissioni coloro che svolgono funzioni di direttore, d'insegnante, d'istruttore od altre attività presso scuole di preparazione di candidati al conseguimento di abilitazioni nautiche.
7. La commissione è nominata con provvedimento del capo del circondario marittimo il quale provvede anche alla nomina dei membri supplenti che, in caso di legittimo impedimento o assenza, sostituiscono i membri effettivi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 20 e 22 della legge n. 50/1971, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 17 e 18 della legge n. 193/1986, è il seguente:
"Art. 20. - Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:
a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;
c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa.
Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto è prevista apposita abilitazione.
L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore.
La composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.
I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere a) e c) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti".
"Art. 22. - Gli esami per conseguire la patente per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20, nonché le patenti per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo sono svolti dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo di stato maggiore della marina, in servizio o in congedo, oppure da un capitano superiore di lungo corso della Marina mercantile, in servizio o in pensione o da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario del Ministero della marina mercantile oppure di un funzionario del Ministero dei trasporti. A detta commissione partecipa comunque, in qualità di membro, un ufficiale della capitaneria di porto o un funzionario dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio.
Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, possono richiedere che lo svolgimento degli esami di cui al precedente comma, per i soci che hanno frequentato il relativo corso, siano svolti presso la propria sede; in tal caso un rappresentante dell'ente o dell'associazione è chiamato a far parte della commissione, in qualità di membro.
Le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina, per la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma, nonché per il rilascio delle patenti, sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti".
- Il D.M. 4 marzo 1977, abrogato dall'art. 9 del presente decreto, è pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 5 aprile 1977.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 20 della legge n. 50/1971 si veda in nota alle premesse.